Rientro a scuola in sicurezza, il Ministero dell’Istruzione ha provveduto a pubblicare un aggiornamento riguardante, in particolar modo, la possibilità , per il genitore dipendente, di poter lavorare in ‘modalità agile’ durante la quarantena del figlio.
Inoltre, il dicastero di Viale Trastevere ha risposto anche al seguente quesito: ‘È vero che durante la quarantena del figlio convivente, minore di quattordici anni, uno dei genitori dipendenti può astenersi dal lavoro?’. Ecco le risposte ufficiali del ministero dell’Istruzione.
FAQ ufficiali Ministero Istruzione su rientro a scuola in sicurezza (aggiornamento 21 settembre)
Il primo quesito riguarda il diritto del genitore dipendente di poter svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile durante la quarantena del figlio. Il Ministero dell’Istruzione ha risposto cheÂ
‘il genitore dipendente ha diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di quattordici anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL competente territorialmente, a condizione che il contatto si sia verificato all’interno del plesso scolastico. La misura è valida fino al 31 dicembre 2020.’
Congedo in caso di figli minori di 14 anni in quarantena
In relazione al secondo quesito, quello riguardante il congedo di uno dei genitori dipendenti in caso di quarantena del figlio convivente (minore di 14 anni), il Ministero ha risposto così: ci si può astenere dal lavoro ‘nella sola ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e, comunque, in alternativa alla prestazione di lavoro in modalità agile. In tal caso, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di quattordici anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL competente territorialmente, a condizione che il contatto si sia verificato all’interno del plesso scolastico. In luogo della retribuzione è riconosciuta, in tal caso, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa. La misura è valida fino al 31 dicembre 2020.’
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