Supplenze sostegno 2020/21 da graduatorie ‘incrociate’: novità nella normativa

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Supplenze sostegno per l’anno scolastico 2020/21, in relazione all’assegnazione dei contratti a docenti non in possesso di titolo di specializzazione l’Ordinanza Ministeriale N. 60/2020 ha previsto delle novità.

Supplenze sostegno 2020/21 da graduatorie incrociate: le novità introdotte nella normativa

Come è ormai noto, si accede alla seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze sostegno con tre anni di servizio relativi al grado di scuola richiesto. Gli Uffici Scolastici stanno provvedendo ad assegnare le supplenze al 31 agosto o al 30 giugno da GPS sostegno tramite scorrimento, nell’ordine, gli elenchi aggiuntivi GaE, la prima fascia delle GPS sostegno e la seconda fascia delle GPS sostegno. 

Qualora le succitate graduatorie risultino esaurite, l’OM 60/2020 ha introdotto una novità nella procedura: come indicato nell’articolo 12, l’Ufficio Scolastico provvederà ad individuare l’aspirante supplente privo del titolo di specializzazione da graduatoria incrociata. Si partirà dalle Graduatorie ad Esaurimento per poi passare alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze del relativo grado, sulla base della migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio.

Supplenze temporanee sostegno

Per quanto riguarda le supplenze temporanee, invece, si procederà allo scorrimento delle graduatorie di istituto secondo l’ordine di riferimento indicato nell’articolo 13 della suddetta Ordinanza Ministeriale ovvero: 

  • aspiranti con titolo di specializzazione sullo specifico grado collocati negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle graduatorie di istituto;
  • aspiranti inseriti nella seconda fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno
  • aspiranti inseriti nella terza fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno;
  • aspiranti inseriti negli elenchi aggiuntivi di prima fascia costituiti in conformità a quanto previsto all’articolo 12, comma 5 e in subordine nelle specifiche graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per i posti di sostegno delle scuole viciniori, sino all’intera provincia, secondo l’ordine di cui alle lettere a), b) e c);
  • aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia nell’ordine e secondo i criteri di cui all’articolo 12, comma 7, riferito alla migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio.

Qualora la graduatoria di istituto risultasse esaurita, il DS procederà al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo il criterio di viciniorietà reso a tale fine disponibile dal sistema informativo.
Nel caso in cui, invece, non si dovesse reperire il docente, si potrà ricorrere alle MAD a condizione, però, che il candidato non risulti inserito in alcuna graduatoria e che abbia presentato istanza in una sola provincia.

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