Scuola, as 2020/21: chi deve fare l’anno di formazione e prova e chi no?

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Anno scolastico 2020/21, chi deve fare l’anno di formazione e di prova? La normativa vigente è contenuta nell’articolo 2 del Decreto Ministeriale 850/2015: sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo (i docenti neo-immessi in ruolo); inoltre, i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova (in pratica, chi ha rinviato l’anno di prova).
Inoltre sono soggetti all’anno di formazione e di prova i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo e i docenti che hanno ottenuto una valutazione negativa nell’anno precedente al termine del primo anno di formazione e prova e che sono sottoposti a un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.

Passaggio di ruolo e passaggio di cattedra

In merito ai docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo, il DM 850/2015 ha disposto una nuova effettuazione del periodo di formazione e di prova. In precedenza, invece, si effettuava solamente un nuovo anno di prova mentre l’anno di formazione veniva considerato ‘effettuato’ soltanto una volta nel corso della carriera.
Il DM 850/2015, invece, non ha previsto la ripetizione dell’anno di prova e di formazione per chi ha ottenuto il passaggio di cattedra ovvero il passaggio da una classe di concorso ad un’altra all’interno dello stesso ordine o grado di scuola.

Passaggio di ruolo ‘di ritorno’

Altro caso è quello relativo ai docenti che, dopo essere passati da un ruolo ad un altro, scelgono di tornare a quello precedente (passaggi di ruolo ‘di ritorno’). In questo caso, la nota del Ministero dell’Istruzione N. 28730 del 21 settembre ha previsto che i docenti che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 non debbano svolgere il periodo di prova.

Docenti neoassunti già di ruolo, trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa

La suddetta Nota, inoltre, ha chiarito anche la normativa riguardante i docenti che hanno già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo: questi non sono tenuti ad effettuare il periodo di prova mentre invece devono svolgere il periodo di formazione e prova i docenti che sono stati immessi in ruolo in un diverso grado/ordine di scuola.
Niente anno di prova per i docenti che hanno ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno o viceversa nell’ambito del medesimo grado; l’anno di prova, invece, dovrà essere ripetuto nel caso in cui si tratti di ‘passaggio di ruolo’ nell’ambito di un diverso grado/ordine di scuola.

Docenti assunti tramite FIT nell’anno scolastico 2018/19

La suddetta nota n. 28730 del 21 settembre 2020 ha previsto, inoltre, che i docenti, assunti con contratto a tempo determinato nell’anno scolastico 2018/19 da DDG 85/2018 e per i quali sia stato prorogato il periodo di prova o in caso di valutazione negativa, dovranno svolgere o ripetere il periodo di formazione e prova secondo quanto previsto dalla nota N. 41693 del 21/09/2018 (percorso annuale FIT). 

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