Visite Mediche di Controllo domiciliare, l’INPS ha provveduto ad emettere una nuova circolare (la N. 106 del 23 settembre 2020) avente come oggetto: ‘Visite Mediche di Controllo domiciliare in caso di malattia comune. Comunicazione della variazione dell’indirizzo di reperibilità ’.
Nuova circolare INPS N. 106 del 23 settembre sulle Visite Mediche di Controllo
L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale rende noto che ‘è stato rilasciato, sul portale web dell’Istituto, un nuovo servizio per la comunicazione, da parte dei lavoratori dei settori privato e pubblico, della variazione dell’indirizzo di reperibilità , rispetto a quello precedentemente indicato.’
Il nuovo strumento, consentendo una maggiore immediatezza e tracciabilità dell’informazione, se da un lato garantisce all’Istituto un efficientamento del flusso gestionale, con la possibilità di disporre automaticamente dell’informazione fornita dal lavoratore, senza ulteriori adempimenti per l’operatore delle Strutture territoriali, dall’altro dà all’utente certezza circa la ricezione della sua comunicazione all’INPS, per la corretta disposizione dell’eventuale Visita Medica di Controllo domiciliare.Â
Le nuove disposizioni
Il nuovo canale di comunicazione tra lavoratore e Istituto – si continua a leggere nella circolare – sostituisce le modalità sino ad oggi in uso (e-mail alla casella medico-legale della Struttura territoriale di competenza o comunicazione mediante Contact center), che rimangono tuttavia ancora valide nei casi di indisponibilità del servizio telematico.Â
Si ricorda che non è invece possibile richiedere al medico curante di richiamare il certificato telematico, sebbene ancora in corso di prognosi, per variare l’indirizzo di reperibilità in esso riportato. Come illustrato dettagliatamente nel disciplinare tecnico, allegato al decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’Economia e delle finanze 18 aprile 2012, infatti, il certificato è richiamabile dal medico redattore solo ed esclusivamente per essere annullato (entro termini temporali ben precisi), ovvero rettificato per riformulare la prognosi espressa, riducendola.
Qui sotto potrete trovare il testo integrale della nuova circolare INPS N. 106 del 23 settembre 2020.