Supplenze temporanee 2020 da Graduatorie di Istituto: quali sono gli effetti e le sanzioni in caso di abbandono o rinuncia? Vediamo tutti i casi previsti e gli ultimi chiarimenti del Ministero dell’Istruzione.
Rinuncia della supplenza temporanea 2020
Se un docente non ha in corso nessun contratto di supplenza (totalmente inoccupato) e non accetta la proposta per una supplenza temporanea (anche alla proroga o alla conferma), viene collocato in coda alla graduatoria di terza fascia relativa al medesimo insegnamento per l’anno scolastico in corso.
Sono escluse le supplenze conferite con eventuale clausola di rescissione in base all’art. 41 del CCNL.
Supplenze temporanee, altre situazioni
Le supplenze temporanee possono abbracciare altre casistiche, legate al mancato perfezionamento del contratto. Per esempio:
- mancata risposta nei termini previsti: equivale a rinuncia esplicita, con gli stessi effetti;
- mancata assunzione in servizio dopo aver accettato: il docente non può più ottenere supplenze per il medesimo insegnamento, in tutte le istituzioni scolastiche in cui si è inclusi nelle graduatorie;
- abbandono del servizio (anche per accettare altra supplenza): il docente perde la possibilità di ottenere supplenze dalle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di inserimento. Unica eccezione è l’abbandono per accettare una supplenza da GaE e GPS. Vedi i chiarimenti del Ministero.