Supplenze docenti e assenze per malattia: indicazioni e trattamento economico

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Supplenze docenti, normativa riguardante le assenze per malattia. L’articolo 19 comma 3 del CCNL comparto scuola riporta la disciplina delle assenze, indicando quanto segue: ‘Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.’

Supplenze, disciplina delle assenze per malattia

In buona sostanza, i supplenti che hanno sottoscritto un contratto annuale (fino al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore ai 9 mesi, considerando un triennio scolastico. Ai fini del computo dei nove mesi di assenza, il triennio da prendere a riferimento decorre dalla data di decorrenza della prima assenza: ad esempio, se un docente è inizialmente assente per malattia nel periodo dall’1/3/2018 al 30 aprile 2018, il triennio entro cui va fatto il conteggio dei nove mesi comprende l’anno scolastico 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.

Assenze per malattia, trattamento economico e anzianità di servizio

Per quanto riguarda il trattamento economico, la retribuzione spettante è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50 per cento nel secondo e nel terzo mese. Per il restante periodo, ovvero 6 mesi, il supplente ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.


Il comma 6 del suddetto articolo 19 del CCNL comparto scuola, inoltre, stabilisce che le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio. Invece, i periodi di assenza per malattia non retribuiti producono l’interruzione della maturazione dell’anzianità di servizio.

Supplenze temporanee

La situazione è diversa per quanto riguarda le assenze per malattia riguardanti le supplenze temporanee. In questo caso, al docente spettano 30 giorni di malattia in un anno scolastico retribuiti al 50%. Superati i 30 giorni, si avrà la risoluzione del rapporto di lavoro.


Naturalmente, l’assenza per malattia dovrà essere comunicata all’istituzione scolastica entro e non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui esso si verifica. Il docente dovrà farsi visitare dal proprio medico per dare comunicazione dei giorni di assenza. Dopo la visita medica, infatti, il medico invierà il certificato telematico all’INPS: il numero di protocollo dovrà essere comunicato alla scuola, indicando anche il numero dei giorni di assenza. 

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