Possesso 24 CFU, abilitazione e inserimento del docente in seconda fascia delle graduatorie di istituto. Una questione che appare piuttosto complicata alla luce dei diversi orientamenti legislativi come riporta la rivista ISSN 2464-9775 del 25 settembre 2020 che ha illustrato dettagliatamente la problematica.
La questione del possesso dei 24 CFU, dell’abilitazione e dell’inserimento in seconda fascia di istituto
Nell’articolo 2 del DM 374/2017 si prevede l’accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto agli ‘aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d’istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all’insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i Concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012,cD.D.G. n. 10512016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione: l) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS); 2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID (…)’
Primo orientamento, laurea + 24 CFU hanno valore abilitante
Secondo un primo orientamento, come osservato dal dottor Nicola Ambrosetti, autore dell’articolo pubblicato su ‘Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica‘, la suddetta disposizione andrebbe in contrasto con quanto contenuto al comma 110 dell’articolo 1 della riforma Buona Scuola così come attuata dal legislatore delegato mediante il Decreto Legislativo 59/2017: il legislatore avrebbe ridefinito il concetto di ‘abilitazione’, qualificando il possesso congiunto di laurea e 24 CFU nei settori antropo-psico-pedagogici quale titolo di accesso ai concorsi riservati ai docenti abilitati all’insegnamento.
In pratica, veniva stabilita una nuova disciplina di accesso ai concorsi: tra i titoli di accesso richiesti, l’abilitazione da conseguirsi mediante SISS, TFA veniva, di fatto, sostituita dal requisito ‘dei tre anni di servizio’ ovvero del conseguimento dei 24 CFU.
Secondo questo primo orientamento, quindi, il legislatore avrebbe, in buona sostanza, messo sullo stesso piano l’abilitazione conseguita tramite PAS, TFA e SSIS al possesso dei 24 CFU, insieme al titolo di laurea.
A confermare questo orientamento, sono intervenute diverse sentenze come quella del Tribunale di Messina (ordinanza del 2 dicembre 2019) dove si ritiene che ‘l’inserimento nelle graduatorie di seconda fascia debba essere consentito agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo” ex. art 5 de Regolamento di cui al D.M. n. 131/2007, da ricondurre nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall’art. 2 c. 1 del D.M. 374/2017’.
Il secondo orientamento
D’altro canto, c’è un secondo orientamento, diametralmente opposto come ben spiegato nello stesso articolo pubblicato sul portale salvisjuribus.it. Si richiama, per esempio, il Decreto emesso dal Tribunale di Sondrio il 26 giugno scorso, secondo il quale ci sarebbe il ‘rischio di una discriminazione al contrario, nel senso che verrebbero inseriti nella II Fascia della Graduatorie di Circolo o di Istituto anche docenti che non hanno mai frequentato, a loro spese e con i relativi affidamenti ed aspettative, i vari corsi o percorsi abilitanti che negli anni sono stati previsti in modo alluvionale e caoticamente nella baraonda legislativa tipica del diritto scolastico (si tratta dei cosiddetti sissini, tieffini ecc.) e che hanno acquisito, oltre alla laurea, soltanto i 24 CFU, anche di origine non universitaria e ciò a fronte di differenze sostanziali che permangono tra i vari titoli abilitanti previsti dall’ordinamento’.