Scuola, anno di formazione e prova: come si calcolano i 180 giorni di servizio?

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In merito all’anno di formazione e prova per i docenti neoassunti, si fa riferimento alla normativa contenuta nel comma 116 della Legge 107/2015 (riforma Buona Scuola) dove viene richiesto un servizio effettivo di almeno 180 giorni di cui almeno 120 di attività didattiche. Ma come viene effettuato questo calcolo?

Anno di formazione e prova, calcolo dei 180 giorni di servizio

La normativa riguardante il computo dei 180 giorni è contenuta nel DM 850/15 (articolo 3, comma 2) e prevede, per tale calcolo, tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti.

In buona sostanza, nel calcolo dei 180 giorni di servizio, vengono considerate le domeniche e tutti gli altri giorni festivi, nonché le quattro giornate di riposo previste dalla lettera b), art. 1 della Legge n. 937/1977 (le cosiddette festività soppresse); vengono inoltre prese in considerazione le vacanze di Natale e di Pasqua, il giorno libero e i giorni compresi nel periodo compreso tra il 1° settembre e la data di inizio delle lezioni.

Nel calcolo dei 180 giorni, si considerano anche i periodi d’interruzione delle lezioni dovuti a ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, elezioni politiche e amministrative), il servizio prestato nelle commissioni degli esami di Stato, la frequenza ai corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’Amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo o di istituto, il periodo compreso tra il termine anticipato delle lezioni (a causa di elezioni politiche) e la data prevista dal calendario scolastico oltre al primo mese di astensione obbligatoria per maternità. 

Quali voci, invece, non devono essere considerate nel calcolo dei 180 giorni di servizio? Non vengono computati i periodi di ferie, le assenze per malattia, i permessi retribuiti e non retribuiti, le aspettative e i periodi di chiusura della scuola per vacanze estive, fatta eccezione per i periodi di partecipazione alle sessioni di esame.

Calcolo dei 120 giorni di attività didattiche

In relazione al computo dei 120 giorni di attività didattiche, vanno considerati sia i giorni effettivi di insegnamento sia quelli impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività. Sono comprese, quindi, le attività valutative, progettuali, formative e collegiali, come per esempio i colloqui, i consigli, gli incontri previsti all’interno del percorso formativo, collegi etc…anche quando queste attività si dovessero svolgere nel cosiddetto ‘giorno libero’.

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