I supplenti COVID costituiscono l’organico aggiuntivo di docenti e Personale ATA chiamato a fronteggiare l’emergenza 2020 derivante dal Coronavirus. Le assunzioni di questo personale sono ‘atipiche’, nel senso che prevedono condizioni diverse rispetto a quelle degli altri supplenti.
Supplenze Covid: caratteristiche
I dirigenti scolastici sono stati autorizzati ad assegnare per il solo a.s. 2020/2021 supplenze temporanee a docenti e ATA dalle graduatorie di Istituto, in relazione alle specifiche esigenze delle scuole. Si dà la priorità alla scuola dell’infanzia e del I ciclo; in subordine viene la scuola secondaria di II grado.
Gli incarichi aggiuntivi dell’organico COVID vengono calcolati nel seguente modo:
- per il 50% in base al numero degli alunni presenti al sistema informativo del Ministero;
- per l’altro 50%, in base delle richieste avanzate dagli Uffici scolastici regionali.
La caratteristica di questi contratti, la più contestata, è la prevista interruzione in caso di lockdown. Ma non è la sola. Questi posti:
- non sono disponibili per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie,
- hanno decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio delle lezioni o dalla effettiva presa di servizio e durata fino al termine delle lezioni.
- in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza (lockdown), vengono risolti senza diritto ad alcun indennizzo.
- in caso di ripresa dell’attività didattica in presenza dopo la sospensione, i contratti sono riassegnati ai precedenti titolari.
- per le sostituzioni di questo personale, si procederà ai sensi e nei limiti della normativa vigente (a tal proposito, sembra che manchino i fondi necessari).
- non è possibile lasciare una supplenza COVID per un’altra supplenza temporanea, ma per una fino al 30 giugno o 31 agosto.
Altre info sui supplenti COVID ATA e docenti
Altre informazioni sulle supplenze dell’organico COVID che devono conoscere docenti e Personale ATA sono:
- NASPI: si ha diritto alla Naspi.
- Maternità e paternità: si conserva il diritto.
- ATA: la priorità va ai collaboratori scolastici.
- Docenti interni: non possono ricevere supplenze covid, in quanto temporanee (nemmeno spezzoni).