Supplenze brevi da graduatorie di istituto, quando è possibile lasciare un incarico per un altro? Il comma 2 dell’articolo 14 dell’Ordinanza Ministeriale N. 60/2020 dispone che il personale in servizio per supplenza sulla base delle graduatorie di istituto possa lasciare l’incarico per accettare una supplenza al 31 agosto o al 30 giugno.
Supplenze brevi, si può lasciare un incarico solo per un altro al 31 agosto o al 30 giugno
Ne deriva che il supplente potrà lasciare un incarico conferito da graduatorie di istituto per accettare una supplenza al 31 agosto o al 30 giugno: rientrano, inoltre, in tale casistica anche le supplenze cosiddette ‘Covid‘.La novità rispetto al passato è rappresentata dal fatto che non sia più possibile lasciare una supplenza breve per accettare una supplenza sino al termine delle lezioni.
Supplenze fino al termine delle lezioni
Cosa si intende per ‘supplenza fino al termine delle lezioni’? Le supplenze sino al termine delle lezioni sono quelle supplenze temporanee conferite dalle graduatorie d’istituto generalmente quando il posto si rende disponibile dopo il 31 dicembre. Si tratta di supplenze che possono essere attribuite dopo il 31 dicembre qualora il titolare dovesse assentarsi fino al termine delle lezioni (per esempio sino al 7 giugno) oppure nel caso di rientro in servizio dopo il 30 aprile.
Le supplenze sino al termine delle lezioni possono essere conferite dopo il 31 dicembre per coprire dei posti vacanti e disponibili o per la copertura dei posti non vacanti ma di fatto disponibili. Infatti, se il posto si rende disponibile dopo il 31 dicembre la supplenza è da considerarsi sempre come temporanea: per tale ragione, andrà conferita fino al termine delle lezioni mediante l’utilizzo delle graduatorie d’istituto.