Permessi Personale ATA: l’art. 33 del CCNL/2018 introduce ulteriori 18 ore di permesso per l’espletamento di visite, prestazioni specialistiche, terapie od esami diagnostici. Cosa dice la normativa? Come fruirne?
Permessi 18 ore personale ATA: normativa
La normativa sulle ulteriori 18 ore di permesso per il Personale ATA (sopra citata), stabilisce che possono essere fruite dal personale di ruolo e dai supplenti. Si legge:
“Sono fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. Sono riproporzionati in caso di part time. Spettano anche al personale a tempo determinato“.
Fruizione ad ore o giornaliera dei permessi
Queste ore di permesso sono fruibili dal Personale ATA sia su base giornaliera, che oraria. Se si decide di fruirne ad ore, bisogna tener conto che:
- non sono compatibili con l’utilizzo nello stesso giorno di altre tipologie di permessi ad ore, e nemmeno con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative;
- non sono assoggettati alla decurtazione economica accessoria prevista per le assenze per malattia nei primi 10 gg;
- sei ore di permesso fruite su base oraria, corrispondono ad una intera giornata lavorativa.
Se la fruizione è giornaliera:
- l’incidenza dell’assenza sul monte ore viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il lavoratore avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
- il trattamento economico accessorio viene sottoposto alla stessa decurtazione prevista per i primi 10 gg di ogni periodo di assenza per malattia.
Altri permessi?
E’ possibile utilizzare per le stesse motivazioni l’assenza per malattia (soprattutto quando si va oltre le 18 ore) o altri tipi di permessi. Questi sono:
- permessi brevi a recupero (art. 16 CCNL/2007);
- permessi per motivi familiari e personali (per i supplenti non sono retribuiti);
- riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario.