Supplenze 2020/21, quando si utilizzano le Graduatorie di Istituto?

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Supplenze scuola per l’anno scolastico 2020/21, dopo il conferimento delle nomine dalle Graduatorie Provinciali per le supplenze, si procederà all’attribuzione delle supplenze da Graduatorie di Istituto. Giova sottolineare come le Graduatorie di Istituto potranno essere utilizzate per le eventuali disponibilità residue dopo lo scorrimento delle Gae e della prima e seconda fascia GPS.

Supplenze anno scolastico 2020/21, quando si utilizzano le Graduatorie di Istituto?

Le Graduatorie di Istituto vengono utilizzate, pertanto, per il conferimento di eventuali supplenze non attribuite da GaE e GPS prima e seconda fascia, nonché per le supplenze temporanee.
Come è noto, le Graduatorie di Istituto comprendono 3 fasce: nella prima sono inseriti i docenti abilitati inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento; nella seconda, i docenti presenti nella prima fascia delle nuove GPS (abilitati non inseriti nelle GaE); infine, in terza fascia sono inseriti gli aspiranti (non abilitati) della seconda fascia GPS che hanno scelto, nella stessa provincia, fino a 20 scuole per ogni classe di concorso richiesta.

Supplenza temporanea da Graduatoria di Istituto: quanto può durare?

I dirigenti scolastici attribuiscono le supplenze brevi e saltuarie fino all’’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio’. Ne deriva che tale conferimento, in relazione alla tipologia di assenza del titolare della cattedra, potrà essere prorogato anche fino a giugno. Ma il termine del contratto di supplenza dovrà obbligatoriamente essere l’ultimo giorno di lezione (in base a ciascun calendario regionale) oppure si potrà far rientrare anche gli scrutini, quali esigenze di servizio?  

Contratti supplenza fino al termine delle lezioni

A questo proposito, Flc-Cgil ha spiegato quanto segue: ‘I contratti dei supplenti stipulati fino al termine delle lezioni (ultimo giorno di scuola stabilito dai calendari regionali) possono derivare da proroghe o conferme contrattuali oppure da supplenze attribuite dalla scuola per posti che si sono resi disponibili dopo il 31 dicembre.

  • Nel primo caso, il supplente ha una serie di contratti che vengono rinnovati attraverso proroghe o conferme ai sensi dell’art. 7c comma 4 e comma 5 del D.M. 131/07;
  • Nel secondo caso, il docente potrebbe avere già sottoscritto un contratto direttamente fino al termine delle lezioni perché il posto si è reso disponibile dopo il 31/12.

È bene ricordare, comunque, che il supplente che arriva con un contratto “fino al termine delle lezioni” (indipendentemente dalla tipologia contrattuale: se ci arriva con delle proroghe/conferme o direttamente) ha sempre diritto ad un contratto per gli scrutini e gli eventuali esami.
In alcuni casi può avere la proroga, in altri il contratto viene stipulato per i giorni necessari allo svolgimento degli adempimenti relativi a scrutini ed esami.

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