Supplenze scuola 2020: a quanti giorni di malattia hanno diritto i supplenti? Sono retribuiti? Prima di rispondere a queste domande, va precisato che la normativa fa distinzione tra “supplenze fino al 30/6 o al 31/8” e “supplenze brevi”.
Supplenze fino al 30/6 o al 31/8: malattia retribuita
I docenti con supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto, possono essere nominati da GaE, GPS o GI (posti residuali). Nel corso di ogni anno scolastico, oltre alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi, hanno diritto alla malattia retribuita su questa base:
- 100% per il primo mese di assenza;
- 50% nel 2° e 3° mese;
- conservazione del posto, senza assegni con interruzione dell’anzianità di servizio per periodi superiori a tre mesi.
Le assenze per malattia fino ai 10 gg, prevedono una trattenuta professionale docenti (RPD);
Supplenti brevi e temporanei
I supplenti brevi e temporanei sono nominati dalle Graduatorie di Istituto, su chiamata del Dirigente Scolastico. Per il periodo di malattia, hanno diritto a:
- conservazione del posto per un periodo che non superi i 30 giorni nel corso dell’anno (oltre i 30 gg il rapporto di lavoro viene risolto)
- retribuzione al 50%.