Covid19, docenti e personale ATA in periodo di quarantena o malattia. È importante sottolineare, a questo proposito, quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 26 del testo approvato dal Senato per il cosiddetto ‘Decreto Agosto‘, una normativa che va a modificare quanto indicato dall’articolo 87 del Decreto Legge 18/2020. Vediamo, in dettaglio, cosa è stato stabilito per quanto riguarda il periodo di malattia o quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria.
Docenti e personale ATA, malattia o quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria
In particolare si legge: ‘Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile nel periodo di comporto‘.
Prevista l’esclusione dal periodo di comporto
In buona sostanza, si prevede l’equiparazione alla malattia per quanto riguarda i periodi trascorsi in quarantena o in altre condizioni di permanenza domiciliare, ai fini del trattamento economico e giuridico. Pertanto, la normativa esclude i sopraindicati periodi dal computo della durata massima del periodo di comporto, vale a dire quel periodo oltre il quale il dipendente in malattia perde il diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro.
Giova ricordare che il Decreto Agosto approderà alla Camera dei Deputati per il voto finale riguardante la conversione in legge: visto che tale conversione dovrà avvenire entro il 13 ottobre, pena la decadenza, non sono previste ulteriori modifiche al Decreto, considerando i tempi tecnici ristrettissimi.