Docenti di ruolo e supplenze articolo 36 CCNL: come funziona, normativa e trattamento giuridico
Docenti di ruolo e supplenze articolo 36 CCNL: come funziona, normativa e trattamento giuridico

Supplenze scuola per l’anno scolastico 2020/21, quanti giorni di assenza per malattia spettano ai docenti assunti a tempo determinato e quale retribuzione? La normativa vigente opera una distinzione tra chi sottoscrive un contratto sino al 31 agosto e al 30 giugno e chi, invece, accetta una supplenza breve.

Assenze per malattia supplenti fino al 31 agosto e al 30 giugno

Per quanto riguarda il contratto sino al 31 agosto o al 30 giugno, le assenze per malattia prevedono, per il docente, il diritto di conservazione del posto fino ad un massimo di 9 mesi di assenza in un triennio scolastico.

Per quanto concerne il compenso spettante all’insegnante, durante il primo mese di assenza per malattia, al docente spetterà un compenso del 100%; dopo il primo mese, quindi nel secondo e terzo mese la decurtazione dello stipendio sarà pari al 50%; dopo il terzo mese, ovvero nei rimanenti 6 mesi, il docente avrà diritto, come detto poc’anzi, alla conservazione del posto ma non riceverà alcun assegno. 

Per quanto concerne, invece, l’aspetto legato alla maturità del servizio, questa viene interrotta con le assenze senza assegni.

Supplenze brevi

La normativa riguardante i supplenti con nomina breve del Dirigente Scolastico, invece, prevede il diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a trenta giorni all’anno. L’assenza per malattia, in questo caso, viene retribuita al 50%.