Supplenze 2020/21 Personale ATA: quali sono le sanzioni previste per mancata accettazione, mancata assunzione in servizio e abbandono delle supplenze? La scheda aggiornata ad ottobre della FLC CGIL lo illustra in modo chiaro.
Supplenze 2020/21 Personale ATA: regole sanzioni
A chi si applicano le sanzioni per i casi di rifiuto o abbandono di una supplenza del personale ATA? Nello specifico:
- non si applicano per giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell’interessato;
- si applicano anche a chi è stato nominato da MAD;
- quelle per mancata accettazione/proroga/conferma si applicano solo per il personale totalmente inoccupato;
- non si applicano al personale già in servizio che risolve anticipatamente il proprio contratto per accettarne un altro fino al termine delle attività didattiche;
- le sanzioni non si applicano al personale in servizio che lasciano una supplenza dalle graduatorie di istituto per accettarne altra dalle graduatorie permanenti (24 mesi);
- non si applicano al personale che lascia una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche per accettarne una per altro profilo, annuale o fino al termine delle attività didattiche;
- Spezzone orario: è garantita la possibilità del completamento, per lo stesso profilo. È consentito lasciare lo spezzone per il posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità di posti interi.
Sanzioni supplenze ATA: rifiuto e abbandono
Vediamo cosa accade nei singoli casi di abbandono o rifiuto di una supplenza ATA.
Rinuncia ad una nomina, o conferma o proroga:
- da graduatorie permanenti (24 mesi): non si viene più convocati in quella provincia per quella graduatoria, ma si possono acquisire le supplenze dalle graduatorie d’istituto;
- da graduatorie d’istituto: non sono previste sanzioni
Mancata presa di servizio, dopo accettazione di una nomina
- da graduatorie permanenti (24 mesi): non si viene più convocati in quella provincia per quella graduatoria, ma si possono acquisire le supplenze dalle graduatorie d’istituto;
- da graduatorie d’istituto: non sono previste sanzioni
Abbandono di una supplenza
- da graduatorie permanenti (24 mesi): non si possono più ottenere supplenze da graduatorie permanenti e da graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso;
- da graduatorie d’istituto (e da MAD): non si possono più ottenere supplenze da graduatorie permanenti, da graduatorie di circolo e di istituto e da MAD, per l’anno scolastico in corso.
Per i dettagli della normativa vedere la guida dal link del primo paragrafo.