Supplenze anno scolastico 2020/21, indicazioni Ministero dell’Istruzione in merito alle supplenze con orario non intero e al diritto al completamento.
Supplenze, orario non intero e diritto al completamento: normativa OM 60/2020
Per quanto riguarda le supplenze annuali (fino al 31 agosto) e quelle sino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), l’Ordinanza Ministeriale N. 60/2020 ha previsto quanto segue:
‘L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all’articolo 2 a orario non intero. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità , salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno’.
Diritto al completamento orario in caso di nuove disponibilità con nuova convocazione
Ne deriva che il docente che ha provveduto ad accettare una supplenza ad orario non intero, in mancanza di posti interi disponibili, conserva titolo al completamento di orario nel caso in cui dovessero sopraggiungere nuove disponibilità .
Il completamento di orario, come indicato nel sopracitato comma 10 dell’articolo 12 dell’OM 60/2020, potrà avvenire esclusivamente nell’ambito della provincia in cui si è già accettata la supplenza ad orario non intero; potrà avvenire fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo (ovvero 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, 24 ore nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria). Il completamento potrà concretizzarsi anche attraverso altre supplenze a orario non intero oppure anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità , salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.
Nel caso in cui, invece, il supplente abbia accettato un incarico a orario non intero, pur con cattedre intere disponibili, non potrà essere successivamente riconvocato. qualora dovessero sopraggiungere nuove disponibilità , per un eventuale completamento.