Scuola, sanzioni disciplinari docenti: nuova sentenza su sospensione dal servizio

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Nuova sentenza, la N. 485/2020 emessa il 13 ottobre scorso, riguardante le sanzioni disciplinari a carico dei docenti. La Gilda degli Insegnanti di Bologna ha pubblicato la notizia dell’annullamento della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per una docente: il giudice del lavoro di Bologna, inoltre, ha condannato l’amministrazione a restituire la retribuzione dei giorni di sospensione oltre alle spese legali sostenute.

Sanzioni disciplinari docenti, nuova sentenza del giudice del lavoro di Bologna

Il caso riguardava una docente di matematica prestante servizio presso una scuola superiore di Budrio, località in provincia di Bologna: durante l’anno scolastico 2017/2018 la professoressa aveva ricevuto dal proprio dirigente scolastico due contestazioni di addebiti disciplinari aventi come oggetto la ‘mancanza dei doveri della funzione docente’, una riguardante il programma, l’altra relativa alla mancata compilazione del registro elettronico. L’insegnante ricevette le sanzioni della censura e della sospensione dal servizio per 3 giorni. Il giudice del lavoro, nell’emettere la sentenza, ha ritenuto che i fatti contestati non fossero tali da poterli qualificare disciplinarmente rilevanti e, quindi, degni di sanzione, giudicando entrambe le sanzioni illegittime e sproporzionate.

Le motivazioni

All’interno della sentenza si legge nello specifico: ‘per la sospensione ci sarebbe l’incompetenza della dirigente scolastica anche nella vigenza del comma 9 quater dell’art. 55 bis Dlgs 165/2001 (introdotto dall’art 13 comma 1 lett j Dlgs 75/2017), laddove si dice che “Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizi con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, norma procedurale che non ha rilevanza per il personale docente, per il quale, a differenza del personale ATA, non è prevista la sanzione della sospensione fino a dieci giorni..’
In buona sostanza, il Dirigente Scolastico non doveva procedere a sanzionare l’insegnante: avrebbe dovuto, invece, trasmettere gli atti all’Ufficio Scolastico Regionale. 

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