Covid-19, il Ministero dell’Istruzione ha provveduto a pubblicare la Nota N. 1934 del 26 ottobre avente come oggetto ‘Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020’.
All’interno della Nota in questione, firmata dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, dottor Marco Bruschi, sono contenute anche le indicazioni riguardanti il personale Ata in quarantena.
Nota Ministero Istruzione N. 1934 del 26 ottobre: indicazioni per il personale ATA in quarantena
Nella Nota viene indicato quanto segue: ‘Per quanto attiene il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, tanto il Direttore dei servizi generali e amministrativi quanto il personale Assistente amministrativo possono erogare, per il periodo di quarantena, la prestazione lavorativa in modalità agile. Gli assistenti tecnici posti in quarantena svolgono, ove possibile e con riferimento all’area di appartenenza, supporto da remoto alle attività didattiche. Per le forme di erogazione della prestazione in modalità agile da parte del personale amministrativo e tecnico, il Direttore dei servizi generali e amministrativi propone al dirigente scolastico, che le adotta formalmente, specifiche forme di monitoraggio, al fine di verificare che il livello delle prestazioni medesime rimanga coerente con quello delle consuete prestazioni svolte in presenza.’
La Nota aggiunge: ‘Per il personale afferente alle qualifiche di cuoco, guardarobiere, infermiere, collaboratore scolastico e collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria, in ragione della specificità delle relative mansioni, che si espletano esclusivamente in presenza a scuola, si deve ritenere che, in caso di quarantena disposta dalla competente autorità sanitaria, la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile e pertanto, solo ove strettamente ed effettivamente necessario a garantire l’ordinaria attività scolastica, i dirigenti scolastici applicano la normativa vigente in materia di sostituzione del personale assente.’