Scuola, il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo Decreto Legge contenente misure di sostegno all’economia e all’impresa nonché disposizioni in materia di lavoro, salute e sicurezza: si tratta del cosiddetto ‘Decreto Ristori‘. Nel testo, sono state previste anche delle misure a sostegno della scuola, in particolare lo stanziamento di 85 milioni di euro per lo svolgimento della Didattica a Distanza Integrata (DDI).
Scuola, Decreto Ristori: misure per la Didattica a Distanza Integrata
La sopracitata misura è stata disposta all’articolo 30 della bozza del decreto (Misure per la Didattica a Distanza Integrata). Qui si legge quanto segue:
1. Il Fondo di cui all’art. 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, istituito nel bilancio del Ministero dell’istruzione, è incrementato di euro 85 milioni per l’anno 2020.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali per l’apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete.
3. Con decreto del Ministro dell’istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del contesto socioeconomico delle famiglie.
4. Le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti di cui al comma 2 mediante ricorso agli strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all’acquisto anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
5. Il Ministero dell’istruzione è autorizzato ad anticipare in un’unica soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull’utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.
6. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni del presente articolo il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.