Supplenze organico Covid, l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio ha provveduto a pubblicare la Nota N. 31955 del 27 ottobre 2020 avente come oggetto ‘Ulteriori contratti di personale docente e collaboratore scolastico per la gestione dell’emergenza epidemiologica – altre indicazioni e informazioni’. Nella Nota vengono forniti dei chiarimenti in merito alle notizie circolate nei giorni scorsi in relazione ad errori nell’assegnazione dei fondi per la liquidazione degli stipendi dei docenti e dei collaboratori scolastici; vengono date indicazioni anche in merito al passaggio alla DDI per il 75%.
Supplenze organico Covid, Nota N. 31955 del 27 ottobre: nessun errore nell’assegnazione dei fondi
Numerose scuole chiedono se siano vere le notizie di errori nell’assegnazione dei fondi di cui all’articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 dovute a presunti errori nella liquidazione degli stipendi dei docenti e dei collaboratori, e se occorra conseguentemente interrompere la stipula dei contratti. La stipula dei contratti può proseguire, secondo necessità e nel limite delle risorse assegnate con il proprio decreto 22 ottobre 2020, n. 1211. Le assegnazioni sono state effettuate in base alla corretta liquidazione degli importi stipendiali effettuata dal servizio NoiPA del Ministero dell’economia e delle finanze in qualità di ordinatore secondario di spesa.Â
Conseguenze sui contratti del passaggio alla DDI per il 75%
Le scuole secondarie di secondo grado che abbiano già sottoscritto i contratti di supplenza breve con i collaboratori scolastici non dovranno rescinderli nemmeno a seguito del passaggio alla didattica digitale integrata per i tre quarti dell’orario. Infatti, a seguito di novità legislative introdotte in sede di conversione del decreto-legge n. 104 del 2020, non è più prevista la risoluzione di diritto dei contratti in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza.
Sospensione della stipula di nuovi contratti al secondo ciclo
In conseguenza del passaggio alla didattica digitale integrata per i tre quarti dell’orario, le scuole secondarie di secondo grado devono provvedere a una nuova valutazione del loro fabbisogno di collaboratori scolastici. Ove il nuovo fabbisogno risulti inferiore ai contratti disponibili ai sensi del citato decreto n. 1211 del 2020, dovrà essere sospesa la stipula di nuovi contratti. Si ribadisce, invece, che i contratti già sottoscritti non devono essere risolti, né di diritto né per impossibilità sopravvenuta, per precisa volontà legislativa.Â