Concorso straordinario, quale sarà il destino della procedura concorsuale riservata ai docenti con più di 3 annualità di servizio? Il nuovo Dpcm fermerà la macchina concorsuale oppure si andrà avanti? In mezzo al caos, ci si interroga anche sulle prove suppletive per chi, in ogni caso, non è riuscito e non riuscirà a partecipare al concorso.
Concorso straordinario, Pittoni durissimo: ‘Prove suppletive? Azzolina si fa coprire dalla ministra Dadone’
A questo proposito, il responsabile scuola della Lega, Mario Pittoni, ha sferrato un nuovo duro attacco alla ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, tirando in ballo anche la collega della Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone: ‘Sì a prove suppletive per gli insegnanti – ha dichiarato il senatore leghista – Nell’attuale situazione il concorso straordinario per i docenti non ha senso: si dovrebbe assumere da graduatoria evitando rischi per la salute. Ma se viene imposta tale procedura, sia almeno aperta a chiunque ne ha diritto. Il ministro Azzolina, invece, si fa coprire da un altro ministro grillino (Dadone) per giustificare il suo no a sessioni suppletive per consentire la partecipazione a chi è escluso per motivi indipendenti dalla sua volontà.’
Concorso straordinario, Pittoni: ‘No a prove suppletive significa togliere la possibilità di stabilizzazione’
‘Un concorso straordinario (lo dice la parola stessa) – prosegue il vice presidente della Commissione Cultura al Senato – non è la classica selezione pubblica per titoli ed esami cui fanno riferimento Azzolina e Dadone, per la quale è sempre valsa la regola dell’irripetibilità delle prove scritte a tutela del principio di par condicio dei candidati. Lo straordinario è un concorso “dedicato” a una particolare categoria: solitamente docenti con contratto a tempo determinato reiterato oltre i limiti stabiliti dall’Ue, cui è concessa una chance per ottenere con concorso quello che spetterebbe loro di diritto. Precludere la suppletiva a chi non può partecipare per motivi legati alla pandemia significa togliergli la possibilità di stabilizzare la propria posizione lavorativa, di fatto negando la ratio che ha indotto il legislatore a normare la procedura straordinaria’.