Scuole chiuse in Puglia per effetto dell’Ordinanza emessa dal presidente della Regione, Michele Emiliano. Tuttavia, è giunta notizia che il Tar della Puglia ha accolto la richiesta di sospensione della medesima ordinanza avanzato dal Codacons di Lecce che ha rappresentato un gruppo di genitori.
Scuole chiuse, Tar della Puglia accoglie ricorso contro Ordinanza chiusura scuole in Puglia
Nella sentenza del Tar della Puglia si legge quanto segue: ‘Considerato che sussistono i presupposti della misura urgente, atteso che:
1) l’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 407 del 28.10.2020, con cui è stata disposta la didattica integrata per tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio regionale, ad eccezione dei servizi per l’infanzia interferisce, in modo non coerente, con l’organizzazione differenziata dei servizi scolastici disposta dal sopravvenuto DPCM 3 novembre 2020 il quale colloca la Puglia tra le aree a media criticità (c.d. “zona arancione”) e che persino per le aree ad alta criticità (c.d. “zone rosse”) prevede la didattica in presenza nelle scuole elementari;
2) dalla motivazione del provvedimento impugnato non emergono ragioni particolari per le quali la Regione Puglia non debba allinearsi alle decisioni nazionali in materia di istruzione;
3) come dedotto dai ricorrenti, vi sono in Puglia molte scuole e molti studenti non sufficientemente attrezzati per la didattica digitale a distanza, di guisa che l’esecuzione del provvedimento impugnato si traduce in una sostanziale interruzione delle attività didattiche e dei servizi all’utenza scolastica (per la tutela dei quali si può ritenere, in via di prima delibazione, attivamente legittimato anche il ricorrente Codacons);
Ritenuto che il rilevato profilo di inadeguatezza del sistema scolastico pugliese ad attivare subito la DAD costituisce ragione di urgenza per la quale si deve disporre la misura cautelare interinale;’
Sospesa esecutività Ordinanza Regione Puglia sulla chiusura delle scuole
Si ‘accoglie la domanda cautelare interinale e, per l’effetto, sospende l’esecutività del provvedimento impugnato. Fissa per la trattazione del giudizio cautelare collegiale la camera di consiglio del 3 dicembre 2020. Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.’
Aggiornamento: alla sentenza del Tar della Puglia (Bari) si contrappone ora una decisione di segno opposto, sempre dei giudici amministrativi: la sezione di Lecce, infatti, ha respinto una seconda richiesta di sospensione dell’ordinanza della Regione Puglia di chiusura delle scuole presentata da alcuni genitori salentini.