Permessi brevi docenti
Permessi brevi docenti

Permessi brevi docenti e personale ATA, la disciplina normativa riguardante i permessi brevi è contenuta nell’articolo 16 del CCNL 2007 dove si legge quanto segue: ‘Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione’.

Permessi brevi docenti e ATA: normativa su fruizione

Ne deriva che sia il personale assunto con contratto a tempo indeterminato che quello assunto con contratto a tempo determinato può usufruire di permessi brevi di durata non superiore alla metà dell’orario di servizio giornaliero: nella casistica riguardante il personale docente, i permessi si riferiscono alle ‘ore di lezione’. Nel caso in cui, ad esempio, si abbia un orario giornaliero di 5 ore di lezione, il docente potrà fare richiesta di due ore di permesso giornaliero; qualora l’orario fosse di 3 ore di lezione, l’insegnante potrà chiedere la fruizione di un’ora di permesso giornaliero. Se, invece, l’orario giornaliero fosse rappresentato da una sola ora di lezione, il docente non potrà chiedere il permesso breve. Per quanto riguarda il personale ATA in servizio per 6 ore come orario giornaliero, si potrà richiedere la fruizione di 3 ore di permesso.

Limiti fruizione permessi brevi per docenti e personale ATA

I permessi complessivamente fruiti dal personale ATA non potranno superare le 36 ore nel corso dell’anno scolastico. Per quanto concerne, invece, il personale docente, il limite di fruizione dei permessi brevi corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.