Scuola, orario settimanale docenti in DDI: novità con le ultime disposizioni MI

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Scuola e Didattica a Distanza Integrata: nuove regole in arrivo per i docenti dal Ministero dell’Istruzione in merito all’orario di lavoro. L’ipotesi di CCNI è stata firmata dalla Cisl Scuola e dall’Anief nei giorni scorsi: successivamente anche Flc-Cgil ha sottoscritto il contratto. 

DDI, disposizioni Ministero dell’Istruzione per l’orario di servizio dei docenti

La prima importante precisazione arrivata dal dicastero di Viale Trastevere è quella che riguarda l’obbligo di rispettare l’orario settimanale. Le linee guida per la didattica digitale integrata da seguire in caso di lockdown locale o nazionale avevano fissato un monte orario minimo di lezioni: 10 in prima elementare, 15 dalla seconda primaria alla terza media, 20 alle superiori. Adesso, però, il Ministero dell’Istruzione ha precisato che tutti i docenti sono chiamati a svolgere il loro orario settimanale completo. Di conseguenza, il programma delle lezioni resta lo stesso dell’attività in presenza.

Orario settimanale docenti in modalità sincrona e asincrona

Nella Nota ministeriale N. 2002 si legge in particolare: ‘Il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio, anche nel caso in cui siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti, con gli eventuali recuperi, e alle prestazioni connesse all’esercizio della professione docente, nelle modalità previste dal Piano Ddi’. In buona sostanza, ciascun docente, da una parte, è chiamato ad assicurare ‘le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe’; d’altra parte ‘integra tali attività in modalità asincrona a completamento dell’orario settimanale di servizio’. Un’altra precisazione contenuta nella Nota ministeriale è quella riguardante l’utilizzo del registro elettronico per rilevare le presenze.

Luogo di lavoro

docenti attendevano una precisa risposta in merito al luogo dove poter svolgere le lezioni. Sarà il dirigente scolastico a decidere se dovranno recarsi a scuola oppure no, eventualmente ‘autorizzando l’attività non in presenza, e garantendo che la prestazione lavorativa sia comunque erogata’. 

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