Scuola e Didattica a Distanza Integrata: nuove regole in arrivo per i docenti dal Ministero dell’Istruzione in merito all’orario di lavoro. L’ipotesi di CCNI è stata firmata dalla Cisl Scuola e dall’Anief nei giorni scorsi: successivamente anche Flc-Cgil ha sottoscritto il contratto.
DDI, disposizioni Ministero dell’Istruzione per l’orario di servizio dei docenti
La prima importante precisazione arrivata dal dicastero di Viale Trastevere è quella che riguarda l’obbligo di rispettare l’orario settimanale. Le linee guida per la didattica digitale integrata da seguire in caso di lockdown locale o nazionale avevano fissato un monte orario minimo di lezioni: 10 in prima elementare, 15 dalla seconda primaria alla terza media, 20 alle superiori. Adesso, però, il Ministero dell’Istruzione ha precisato che tutti i docenti sono chiamati a svolgere il loro orario settimanale completo. Di conseguenza, il programma delle lezioni resta lo stesso dell’attività in presenza.
Orario settimanale docenti in modalità sincrona e asincrona
Nella Nota ministeriale N. 2002 si legge in particolare: ‘Il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio, anche nel caso in cui siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti, con gli eventuali recuperi, e alle prestazioni connesse all’esercizio della professione docente, nelle modalità previste dal Piano Ddi’. In buona sostanza, ciascun docente, da una parte, è chiamato ad assicurare ‘le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe’; d’altra parte ‘integra tali attività in modalità asincrona a completamento dell’orario settimanale di servizio’. Un’altra precisazione contenuta nella Nota ministeriale è quella riguardante l’utilizzo del registro elettronico per rilevare le presenze.
Luogo di lavoro
I docenti attendevano una precisa risposta in merito al luogo dove poter svolgere le lezioni. Sarà il dirigente scolastico a decidere se dovranno recarsi a scuola oppure no, eventualmente ‘autorizzando l’attività non in presenza, e garantendo che la prestazione lavorativa sia comunque erogata’.