Supplenze sostegno da graduatorie incrociate, ecco come saranno attribuite
Supplenze sostegno da graduatorie incrociate, ecco come saranno attribuite

Supplenze annuali, temporanee e spezzoni orari, la normativa di riferimento è quella contenuta nell’Ordinanza Ministeriale N. 60/2020 che, in pratica, riprende quanto contenuto nel cosiddetto Regolamento delle supplenze (DM 131 del 13 giugno 2007).

Supplenze al 31 agosto o al 30 giugno: cosa dice la normativa

Al comma 4 dell’articolo 2, si legge quanto segue: ‘In subordine alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie:

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.’

Supplenze annuali, temporanee e spezzoni orari

Ne deriva che, nel caso in cui prima del 31 dicembre, si debbano coprire cattedre vacanti e disponibili ovvero prive di titolare, si provvede alla loro copertura tramite supplenze fino al 31 agosto (annuali). 

Nel caso in cui si rendano disponibili, sempre prima del 31/12, cattedre non vacanti ma di fatto disponibili (in caso di assenza del titolare per motivi vari come, ad esempio, malattia, aspettativa, assegnazione provvisoria, utilizzazione…), si provvederà alla copertura di tali cattedre tramite supplenze fino al 30 giugno ovvero fino al termine delle attività didattiche.
In maniera analoga, verranno conferite supplenze temporanee fino al 30 giugno anche in merito alle ore di insegnamento che non costituiscono una cattedra o posto orario (nella scuola secondaria quelle inferiori alle 18 ore, nella scuola primaria inferiori alle 24 ore e nella scuola dell’infanzia inferiori alle 25 ore).
Per i posti che si renderanno disponibili dopo il 31 dicembre, per qualsiasi causa, verranno conferite supplenze sino al 30 giugno anche se l’assenza del titolare dovesse prolungarsi fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). In questo caso, si tratterà di supplenze fino al termine delle lezioni (esempio 8, 9 o 10 giugno come ultimo giorno di scuola), salvo eventuali proroghe per scrutini ed esami.