DAD o DDI? Scheda UIL sul CCNI della didattica a distanza
DAD o DDI? Scheda UIL sul CCNI della didattica a distanza

La legge n. 41/2020 ha definito l’obbligo di garantire la didattica a distanza (DAD), nell’ambito del periodo di emergenza e solo nel caso del perdurare della stessa. Inoltre, ha previsto la composizione, con le organizzazioni sindacali rappresentative, di un contratto integrativo che definisse diritti ed obblighi del personale.

DAD o DDI?

Come spiega la UIL, appare chiaro come la legge ha stabilito di contrattare la Didattica a Distanza (DAD), che è ben altra cosa rispetto alla Didattica Digitale Integrale (DDI). Mentre la Didattica a Distanza è stata ideata dagli insegnanti in piena emergenza, a scuole chiuse, la Didattica Digitale Integrata è stata invece introdotta, per via amministrativa, da linee guida ministeriali e si svolge a scuole aperte.

LA DDI va oltre l’emergenza e si applica nelle scuole secondarie di secondo grado. Pertanto, in questo momento di emergenza è inapplicabile, afferma la UIL.

CCNI didattica, la scheda UIL

Il CCNI sulla didattica digitale a distanza introduce una modalità di lavoro con ricadute contrattuali che si poggia su linee guida ministeriali, e senza un supporto legislativo (dibattito parlamentare) che ne legittimi il quadro normativo di riferimento e l’avvio del confronto negoziale.

La UIL scuola non ha firmato il contratto, a differenza di FLC-CGIL, CISL SCUOLA e ANIEF. Ma ha preparato una scheda tecnica.