Stipendi docenti, nuova Ordinanza Corte di Cassazione su differenze retributive

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Stipendi docenti di ruolo e supplenti, nuova Ordinanza della Corte di Cassazione (la N. 25613 del 12 novembre 2020) riguardante le differenze retributive riguardanti il calcolo dell’anzianità di servizio maturata con rapporti a tempo determinato rispetto a quella riconosciuta al personale di ruolo, in relazione ai medesimi periodi. 

Stipendi docenti di ruolo e supplenti: Ordinanza della Corte di Cassazione

La Cassazione, in buona sostanza, pronunciandosi sul ricorso 60-205, ha confermato le sentenze di primo e secondo grado emesse dal Tribunale di Cremona e dalla Corte di Appello di Brescia, attraverso le quali il Ministero dell’Istruzione era stato condannato al pagamento, nei confronti dei ricorrenti, delle sopracitate differenze retributive.

Le motivazioni dell’Ordinanza

Nella nuova Ordinanza della Corte di Cassazione si legge quanto segue:
‘L’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato ‘condizioni di impiego’ che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato ‘comparabile’, sussiste, quindi, a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacché detto obbligo è attuazione, nell’ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono ‘norme di diritto sociale dell’Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela’ (Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C- 177/14, Regojo Dans, punto 32)”.

Il supremo organo di giurisdizione italiana, inoltre, ha precisato che ‘la stessa Corte di Giustizia Europea ha evidenziato che le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva e che a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevando la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate’.

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