Novità anche per il sostegno scuola nella nuova Legge di Bilancio 2021: nel DDL della manovra finanziaria, infatti, è stato previsto l’incremento dell’organico di sostegno per 25mila nuove unità. Giova ricordare, in ogni caso, che il provvedimento deve essere ancora approvato dal Parlamento entro la fine del 2020.
Legge di Bilancio: 25mila nuove assunzioni sul sostegno
L’articolo 165 del DDL prevede l’assunzione di 25mila nuovi docenti con questa suddivisione:
- 5.000 per l’anno scolastico 2021\2022
- 11.000 per l’anno scolastico 2022\2023
- 9.000 per l’anno scolastico 2023\2024
Riportiamo qui sotto il contenuto del suddetto articolo 165: ‘Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità […] la dotazione dell’organico dell’autonomia, a valere sulle risorse di cui al primo periodo, è incrementata di 5.000 posti sostegno a decorrere dall’ anno scolastico 2021/2022, 11.000 posti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 e 9.000 posti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024.
Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma, disponibili a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, si provvede con decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. All’incremento derivante dall’attuazione della presente misura non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 373, della legge 11 dicembre 2016, n. 232′.
Sostegno, nessuna riduzione dell’organico di fatto
Non è prevista alcuna riduzione dell’organico di fatto: la nuova normativa, infatti, prevede che all’incremento derivante dall’attuazione della presente misura non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 373, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Lo ha confermato anche il Ministero dell’Istruzione nell’incontro tenutosi con i sindacati.
Così recita il comma 373 dell’articolo 1 della legge N. 232: ‘L’incremento della dotazione dell’organico dell’autonomia avviene in misura corrispondente ad una quota di posti derivante, in applicazione dei vigenti ordinamenti didattici e quadri orari, dall’accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili fino a formare una cattedra o un posto interi, anche costituiti tra più scuole. La predetta quota di posti viene sottratta in misura numericamente pari dal contingente previsto in organico di fatto all’articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107′.