Insegnanti e partita Iva, i casi di incompatibilità

Date:

Uno dei dilemmi più diffusi riguarda la possibilità di svolgere la professione di insegnante e al contempo avere partita iva.

Vediamo di seguito quando è possibile, le cause di incompatibilità e la differenza tra personale in ruolo e personale supplente.

Attività consentite e non consentite

La norma di riferimento è l’art 508 del D.Lgs 297/1994, che possiamo riassumere elencando le cause di incompatibilità tra insegnamento e altre attività.

Il personale docente infatti non può:

  • svolgere attività imprenditoriale (possesso di partita iva);
  • svolgere impieghi alle dipendenze a privati;
  • cumulare impieghi pubblici (ad eccezione di quelli stabiliti dalla legge);
  • partecipare in qualità di socio in società;
  • ricoprire carica di presidente o amministratore in società di capitali.

Gli insegnanti inoltre non possono impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.

Le attività consentite sono invece:

  • collaborazione con giornali, riviste, ecc;
  • utilizzo economico di proprie opere di ingegno;
  • partecipazione a convegni e seminari;
  • incarichi per i quali è previsto solo il rimborso spese documentate;
  • incarichi per cui il dipendente è posto in aspettativa, comando fuori ruolo;
  • incarichi sindacali;
  • partecipazione a società agricole a conduzione familiare;
  • incarichi presso commissioni tributarie;
  • incarichi come revisore contabile.

Tutte le attività consentite e non consentite in questo elenco attengono al personale di ruolo a tempo pieno.

Part-time

Per quanto riguarda il personale docente a tempo indeterminato con orario part-time, vale a dire con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50%, può svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo (quindi con partita iva), purchè non si crei conflitto o si pregiudichino le esigenze di servizio.

Quando quindi un insegnante viene assunto in ruolo, all’atto della nomina deve risultare inoccupato o rinunciare all’altro lavoro o avere orario part-time nella scuola e nell’altro impiego.

Supplenze e partita Iva

Gli insegnanti ancora supplenti, a prescindere che siano assunti per supplenze brevi o annuali a tempo determinato da graduatorie d’istituto, GPS o Gae, non hanno vincolo di esclusività con la scuola (seppur con qualche deroga).

Da ciò si desume che un lavoratore con contratto determinato può assumere incarico di supplenza nella scuola. E anche chi possiede partita Iva e svolge la professione come libero professionista, può contrarre supplenze nella scuola. Questo però non è possibile se l’altro lavoro è sempre nella Pubblica Amministrazione.

Share post:

Newsletter

Ultime Notizie

Potrebbe interessarti
Potrebbe interessarti

Aggiornamento GPS 2022: cosa può fare chi è già inserito?

I docenti sono in attesa del via ufficiale all'aggiornamento...

Sostegno, assunzioni straordinarie: il Tar Lazio reintegra gli immessi con riserva

Con l'ordinanza n 2807 del 2 maggio 2022, il...

Bocciatura, arriva proposta per stopparla: quali ripercussioni?

La riforma della scuola del Ministro Bianchi, convertita nel...

Concorso ordinario, autodichiarazione dal 1° maggio: il nuovo modello

Il nuovo modello di autodichiarazione da presentare per accedere...