Uno dei dilemmi più diffusi riguarda la possibilità di svolgere la professione di insegnante e al contempo avere partita iva.
Vediamo di seguito quando è possibile, le cause di incompatibilità e la differenza tra personale in ruolo e personale supplente.
Attività consentite e non consentite
La norma di riferimento è l’art 508 del D.Lgs 297/1994, che possiamo riassumere elencando le cause di incompatibilità tra insegnamento e altre attività.
Il personale docente infatti non può:
- svolgere attività imprenditoriale (possesso di partita iva);
- svolgere impieghi alle dipendenze a privati;
- cumulare impieghi pubblici (ad eccezione di quelli stabiliti dalla legge);
- partecipare in qualità di socio in società;
- ricoprire carica di presidente o amministratore in società di capitali.
Gli insegnanti inoltre non possono impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.
Le attività consentite sono invece:
- collaborazione con giornali, riviste, ecc;
- utilizzo economico di proprie opere di ingegno;
- partecipazione a convegni e seminari;
- incarichi per i quali è previsto solo il rimborso spese documentate;
- incarichi per cui il dipendente è posto in aspettativa, comando fuori ruolo;
- incarichi sindacali;
- partecipazione a società agricole a conduzione familiare;
- incarichi presso commissioni tributarie;
- incarichi come revisore contabile.
Tutte le attività consentite e non consentite in questo elenco attengono al personale di ruolo a tempo pieno.
Part-time
Per quanto riguarda il personale docente a tempo indeterminato con orario part-time, vale a dire con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50%, può svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo (quindi con partita iva), purchè non si crei conflitto o si pregiudichino le esigenze di servizio.
Quando quindi un insegnante viene assunto in ruolo, all’atto della nomina deve risultare inoccupato o rinunciare all’altro lavoro o avere orario part-time nella scuola e nell’altro impiego.
Supplenze e partita Iva
Gli insegnanti ancora supplenti, a prescindere che siano assunti per supplenze brevi o annuali a tempo determinato da graduatorie d’istituto, GPS o Gae, non hanno vincolo di esclusività con la scuola (seppur con qualche deroga).
Da ciò si desume che un lavoratore con contratto determinato può assumere incarico di supplenza nella scuola. E anche chi possiede partita Iva e svolge la professione come libero professionista, può contrarre supplenze nella scuola. Questo però non è possibile se l’altro lavoro è sempre nella Pubblica Amministrazione.