Riceviamo e pubblichiamo un comunicato inviatoci dallo Studio Legale BFI di Cellole (CE).
Mobilità con precedenza per assistere il padre: Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accoglie il ricorso
Una recentissima ordinanza (cronol. 26202/2020 del 16/11/2020 RG n. 4191/2020 -1) del giudice del lavoro di Santa Maria Capua Vetere, dà ragione ad un ricorso seguito dall’Avv. Antimo Buonamano dello Studio Legale BFI (Buonamano-Fusco-Izzo).
In tale ordinanza il giudice concede il trasferimento interprovinciale con il riconoscimento della precedenza per assistenza da parte della docente al padre, per la mobilità a.s. 2020/2021.
La ricorrente (assistente Amministrativo) nel proprio ricorso specificava di essere referente unica per assistenza ad affine, il padre, portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 L. n. 104/1992. Lamentava, avendo fatto domanda di mobilità con precedenza per assistere il padre, l’illegittimità del diniego delle diverse domande di trasferimento nella provincia richiesta avanzate in via amministrativa sin dall’anno scolastico 2020/2021 per sedi più vicine alla propria residenza, per violazione della L. n. 104/1992 e delle disposizioni legislative e convenzionali sulle precedenze e distinte fasi. La stessa docente invocava, attraverso il suo legale, la disparità di trattamento per essere stata esclusa dalla disciplina collettiva sulla mobilità la precedenza per assistenza a familiare disabile nei trasferimenti interprovinciali, in violazione di tutta la legislazione di favore delle persone disabili che necessitano di assistenza familiare, nonché la mancata valutazione della precedenza per il ricongiungimento familiare, quindi agiva in giudizio per ottenere l’accertamento del diritto al trasferimento in sede viciniore alla propria residenza in forza delle precedenze vantate con condanna del MIUR al trasferimento presso le sedi indicate, vinte le spese processuali da distrarre.
A seguito dell’Ordinanza cautelare, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente di precedenza nelle operazioni di mobilità ai sensi dell’art. 33, comma 5 L. n. 104/1992; condanna il MIUR ad adottare gli atti necessari al riconoscimento del diritto.
Avv. Antimo Buonamano