SGB, disabilità e diritti allo studio: Ursula von der Leyen risponde al sindacato

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Riceviamo e pubblichiamo un comunicato inviatoci dal sindacato SGB.

Disabilità e diritti allo studio: Ursula von der Leyen risponde al sindacato SGB

In data 24 09 2020 SGB Aldo Mucci del direttivo SGB scrive alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, circa l’assistenza personale agli alunni disabili in Sicilia. 

La risposta della Presidente della Commissione: Nella tua corrispondenza, dichiari che il supporto alla cura personale per gli studenti con gravi disabilità è stata fornita nelle scuole da genitori e altri assistenti specializzati per decenni. Si fa presente che la Regione Sicilia ha deciso di abolire i finanziamenti per collaboratori esterni, lasciando gli assistenti senza lavoro e gli alunni senza proprio assistenza. A suo avviso, questo cambiamento è una violazione inaccettabile dei diritti dei bambini all’istruzione. Lei fa riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (di seguito: UNCRPD), alla Convenzione europea del Consiglio d’Europa per il Tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (di seguito: CEDU) e al Carta dei diritti fondamentali dell’UE (di seguito: la Carta). Dal momento che consideri che una protezione sufficiente di questo diritto non è stata fornita a livello nazionale, lei chiedere al Presidente della Commissione Europea di intervenire in modo urgente e modo autorevole, per aiutare a risolvere la situazione descritta nella tua lettera. 

Entro i limiti delle sue competenze, l’UE sottolinea infatti l’importanza dell’inclusione di bambini con disabilità nelle scuole. Nei suoi documenti politici, comunicazioni e raccomandazioni, l’UE invita continuamente gli Stati membri a garantire l’accesso a un’istruzione di qualità per i bambini con disabilità, la cui partecipazione non dovrebbe essere ostacolato dalla mancanza di un supporto adeguato 2 La scelta e i mezzi di sostegno restano tuttavia di competenza degli Stati membri, all’interno dei quali può trovarsi trasferiti a livello regionale o locale. Sulla base delle informazioni disponibili, sembra che in Sicilia le autorità abbiano optato per un cambiamento nel modello di supporto, in base al quale il supporto per la cura personale sarebbe in futuro forniti dal personale scolastico interno esistente, che dovrebbe seguire una specifica formazione in questo riguardo. La Commissione, tuttavia, non è in grado di dubitare di quale forma l’assistenza è più adeguata, quella fornita da assistenti esterni o quella fornita da il personale della scuola. Gli Stati membri non sono solo in una posizione migliore per analizzare le loro esigenze gli alunni a questo riguardo ma, nel quadro dell’UE, sono legalmente responsabili eseguire tali valutazioni e fornire assistenza agli alunni con disabilità. In altro parole, mentre la Commissione ritiene che la scelta debba essere guidata dagli alunni ” benessere e dovrebbe mirare a migliorare la partecipazione degli alunni con disabilità nella scuola e nella vita sociale, la Commissione non ha il potere di imporre uno specifico scelta politica dello Stato membro. Hai correttamente sottolineato che l’articolo 14 della Carta riconosce il diritto all’istruzione come uno dei diritti fondamentali nell’UE. Tuttavia, la Carta non si applica a tutti situazione di presunta violazione dei diritti fondamentali. Ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, il La Carta si applica agli Stati membri solo quando attuano il diritto dell’Unione europea. 

La situazione è alquanto diversa per quanto riguarda l’UNCRPD, a cui sia membro Gli Stati (di per sé) e l’UE (nel suo insieme) sono parti. L’UNCRPD si impegna parti per assicurarsi che le persone con disabilità possano godere appieno dei propri diritti alla pari base con tutti gli altri cittadini. Per l’UE, questo significa garantire che tutta la legislazione, le politiche e i programmi a livello dell’UE sono conformi alle disposizioni della Convenzione sulla disabilità diritti, nei limiti delle responsabilità dell’UE. L’UE deve avere una base per farlo promuovere, proteggere e attuare l’UNCRPD nelle questioni che rientrano nell’ambito dell’UE competenza. Ciò significa che l’UE è responsabile dell’attuazione della Convenzione solo nella misura delle sue competenze definite nella decisione 2010/48 / CE del Consiglio o, più specificamente, l’allegato II della stessa 4 L’allegato ribadisce, ancora una volta, che l’UE le competenze nel settore dell’istruzione rimangono limitate al sostegno e al completamento L’azione degli Stati membri. Ne consegue quindi che l’UE non può applicare la Convenzione nel Stati membri nel settore dell’istruzione. In conclusione, poiché non esiste una normativa UE vincolante specifica che si applicherebbe nel settori dell’istruzione e della non discriminazione basata sulla disabilità nell’istruzione. I poteri della Commissione in una situazione come quella siciliana restano limitati al sostegno iniziative, raccomandazioni, coordinamento e monitoraggio. Intervento nella scelta di Il modello di assistenza in Sicilia andrebbe così al di là dei poteri dell’UE in materia. Di conseguenza, pur comprendendo che questo potrebbe deluderti, devo sottolineare che le vostre lamentele non possono essere affrontate a livello europeo e che la Commissione non può agire nel modo richiesto nella tua lettera. Spero comunque che troverete utili le spiegazioni di cui sopra e vi auguro e l’organizzazione che rappresenti al meglio per i tuoi impegni futuri. Cordiali saluti.

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