Supplenze brevi, chi ha diritto alla prosecuzione sullo stesso posto

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Tranne in poche province in cui si sta procedendo ancora alle nomine a tempo determinato da GPS, le supplenze in questo periodo dell’anno, ormai, vengono assegnate dalle graduatorie d’istituto. E si tratta per lo più di supplenze di pochi giorni p di pochi mesi, anche se nella migliore delle ipotesi possono arrivare anche a giugno. Sono quelle che vengono definite ‘supplenze brevi‘.

Esistono regole che le segreterie scolastiche devono seguire nell’assegnazione delle stesse e nella loro prosecuzione.

Reiterazione contratti

Un fenomeno diffuso nel reclutamento dei supplenti è quello della reiterazione dei contratti. Questa situazione è spesso però dettata dalle assenze dei docenti titolari che vengono di continuo rinnovate.

Gli insegnanti di ruolo che richiedono ad esempio la malattia, la spezzettano in diversi certificati medici che, di volta in volta, vengono inviati al DS della scuola in cui sono titolari. Di conseguenza, le supplenze vengono assegnate sulla base dei certificati presentati, attenendosi alla durata degli stessi nella stipula del contratto.

Stessa cosa accade per le supplenze sui congedi.

I supplenti si vedono dunque aprire e chiudere di continuo i contratti.

Prosecuzione supplenze brevi, le casistiche

Nei casi più frequenti di supplenza indicati, a quale aspirante supplente spetta di diritto la prosecuzione della supplenza stessa?

Poniamo il caso, ad esempio, di un precario che vede il contratto chiudersi al venerdì. La malattia del titolare sostituito però prosegue dal lunedì immediatamente successivo. Come devono comportarsi le segreterie in questo caso?

Non è prevista alcuna riconvocazione degli aspiranti dalle graduatorie d’istituto. La supplenza dovrà essere proseguita quindi da colui che era su quel posto fino al venerdì.

Questa regola vale sempre, a prescindere da qualsiasi altro motivo di assenza del docente titolare (ad es. anche congedi e aspettative).

Cosa accadrebbe però se il titolare dopo il periodo di assenza, rientrasse anche solo per un giorno, prima di richiedere nuovamente un periodo di assenza?

In questo caso, a seguito del rientro del titolare, la continuità della supplenza si spezza. Le segreterie sono dunque costrette a scorrere nuovamente le graduatorie d’istituto alla ricerca di un supplente libero, con la possibilità che chi si trovava precedentemente su quel posto, possa essere sostituito da un altro aspirante che in graduatoria ricopre una posizione più elevata.

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