Tredicesima mensilità docenti e personale ATA, a chi spetta la gratifica e come si calcola l’importo spettante?
NoiPa, accredito tredicesima docenti e ATA: quando?
A dicembre arriva, insieme allo stipendio mensile, la tredicesima mensilità. Ma come si calcola e a chi spetta tra docenti e Ata? In genere la gratifica di Natale viene accreditata intorno alla metà del mese di dicembre unitamente allo stipendio: come è noto, infatti, l’ultima retribuzione dell’anno viene anticipata proprio a motivo dell’accredito della tredicesima mensilità. L’importo riguardante lo stipendio e la tredicesima sarà visibile, sin dai primi giorni di dicembre, nell’apposita sezione del portale NoiPA. Il cedolino sarà online (e scaricabile) pochi giorni prima del pagamento.
Tredicesima NoiPa docenti e ATA: chi la percepisce?
La tredicesima spetta al personale docente e ATA assunto con contratto a tempo indeterminato oppure a tempo determinato (al 31 agosto o al 30 giugno). Il personale che svolge servizio tramite incarico di supplenza temporanea, infatti, percepisce già mensilmente i ratei spettanti relativi alla tredicesima.
Calcolo importo tredicesima docenti e personale ATA
Per quanto riguarda il calcolo dell’importo, generalmente, la tredicesima mensilità equivale ad una mensilità aggiuntiva della retribuzione: il calcolo si effettua tenendo in considerazione i mesi di lavoro svolti. Se un dipendente ha lavorato per tutti i dodici mesi avrà diritto ad un’intera mensilità aggiuntiva. Se il lavoratore, invece, ha intrapreso il rapporto di lavoro in corso d’anno o se lo stesso è cessato sempre nel corso dello stesso anno, la tredicesima mensilità sarà calcolata in funzione dei mesi di servizio prestati.
Per il calcolo della tredicesima non si terrà conto delle assenze per:
congedo parentale;
malattia;
infortunio;
congedo straordinario;
aspettativa;
sospensione dal lavoro a seguito di provvedimento disciplinare.
La tredicesima mensilità matura anche in relazione a particolari periodi d’assenza quali:
festività;
ferie e permessi retribuiti;
congedo matrimoniale;
maternità obbligatoria, compreso l’eventuale periodo di astensione e nel corso delle assenze previste per i riposi legati allattamento dell’infante;
malattia (per il periodo necessario alla conservazione del posto);
infortuni e malattia professionale nei limiti del periodo di conservazione del posto.