Stipendi
Stipendi

Assenze per malattia per i docenti di ruolo e per i supplenti (annuali e temporanei). La normativa presenta sostanziali differenze per quanto riguarda la retribuzione delle assenze. Vediamo, in sintesi, cosa è previsto per ciascuna categoria. 

Docenti di ruolo, retribuzione per assenze malattia

Per i docenti di ruolo, la retribuzione spettante contempla le seguenti casistiche:
a) l’intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti e il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell’ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo;
b) 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto.
d) Senza retribuzione per gli eventuali ulteriori 18 mesi, in casi particolarmente gravi ed eccezionali.

Supplenti annuali, retribuzione per assenze malattia

I supplenti annuali, firmatari di incarichi al 30 giugno oppure al 31 agosto, possono contare su 9 mesi di assenza: per il primo mese, la retribuzione viene corrisposta per intero, per il secondo e terzo mese è corrisposta nella misura del 50% e per i restanti sei mesi si ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.

Supplenti brevi, retribuzione per assenze malattia

I supplenti temporanei, compresi i firmatari di supplenze fino al termine delle lezioni, hanno diritto alla conservazione del posto per 30 giorni annuali, retribuiti al 50%. Superato tale limite il contratto si scioglie.