Da anni un modo per iniziare a lavorare nel mondo scolastico è quello attraverso l’invio della Messa a Disposizione (Mad). Mezzo tra l’altro usato anche da chi è già inserito nelle graduatorie d’istituto per implementare le possibilità di lavoro.
Sebbene però lavorare su Mad implichi meno vincoli rispetto alle Gi, occorre comunque tenere presente alcune precise regole.
Le sanzioni in caso di rinuncia da Mad
La Mad è una disponibilità spontanea che può essere inviata alle scuole di proprio interesse, anche in province diverse.
Non sono indicate le sanzioni conseguenti alle varie casistiche di rinuncia da Mad, ma in alcuni casi dovrebbe valere quanto viene applicato per le graduatorie d’istituto.
Non trattandosi di graduatorie, in caso di convocazione, qualora si rinunci o non si risponda non si incorre in alcuna sanzione.
Occorre però distinguere la rinuncia dalla mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione e dall’abbandono del servizio. In entrambi i casi infatti il docente non potrà più conseguire supplenze per il medesimo insegnamento per tutto l’anno scolastico.
Le sanzioni possono essere revocate in presenza di giustificati motivi comprovati da idonea documentazione.
Sanzioni illegittime?
Sebbene la prassi vuole l’applicazione delle suddette ragionevoli sanzioni, in assenza di una specifica disposizione di legge o di una circolare, la punizione potrebbe risultare illegittima. Gli interessati potrebbero infatti trovare terreno fertile nel farsela annullare da un giudice.
Come in ogni ambito comunque deve prevalere il buon senso, e il supplente interessato dovrebbe decidere fin dal momento della convocazione se accettare o meno per evitare spiacevoli inconvenienti.