Sede del Ministero dell'Istruzione e del Merito
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Riceviamo e pubblichiamo comunicato inviatoci dall’Ufficio Stampa del Ministero dell’Istruzione.

Sottoscritto all’ARAN l’accordo sulle norme di garanzia per gli scioperi

Garantire i servizi essenziali e contemperare diritto allo sciopero e diritto all’istruzione. Su questi presupposti, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) ha sottoscritto ieri, con le Organizzazioni sindacali, l’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca.

L’Accordo attua le disposizioni della legge 146 del 12 giugno 1990 in materia di servizi pubblici essenziali. Nella scuola, vengono confermati gli stessi servizi essenziali già individuati in passato, tra cui lo svolgimento degli scrutini finali e degli Esami finali e di idoneità, nonché quelli riguardanti i servizi di refezione, la gestione dell’igiene e del funzionamento degli edifici scolastici.

L’Accordo precisa i criteri generali per la definizione dei contingenti del personale docente, educativo e ATA necessari per assicurare il funzionamento dei servizi tutelati. Un successivo Protocollo d’intesa, da definire presso ogni Istituto, stabilirà il numero dei lavoratori interessati e le regole per la loro individuazione, preliminarmente sulla base della volontarietà e della rotazione.

In caso di sciopero, i dirigenti scolastici inviteranno il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla proclamazione, la propria intenzione di aderire alla mobilitazione, di non aderirvi o di non aver ancora maturato una decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione è irrevocabile e pertanto l’istituzione scolastica sarà in grado di comunicare alle famiglie, almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero, le principali informazioni e le percentuali di adesione nelle precedenti astensioni, l’elenco dei servizi che saranno comunque garantiti e di quelli di cui si prevede l’erogazione.

L’intesa inoltre disciplina le modalità e i tempi di indizione dello sciopero, che deve avvenire con un preavviso non inferiore a dieci giorni, le modalità di attuazione, confermando i precedenti limiti individuali di 40 ore per la scuola dell’infanzia e primaria e di 60 ore negli altri gradi di istruzione, e le procedure di raffreddamento e di conciliazione.

L’Accordo è stato posto alla valutazione di idoneità da parte della Commissione di Garanzia.