Graduatorie ATA 24 mesi: calcolo, requisiti e servizi validi

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Graduatorie personale ATA, quali sono i requisiti d’accesso e come si calcolano i 24 mesi? Quali sono i servizi validi?

Graduatorie personale ATA 24 mesi, requisiti d’accesso e servizi validi

Per quanto riguarda i requisiti d’accesso, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente devono essere in possesso di:
Titolo di accesso valido per il profilo cui si concorre;
Anzianità minima di servizio pari a due anni ovvero 23 mesi e 16 giorni di servizio anche non continuativi; il servizio deve essere stato prestato in posti inerenti il profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo per cui si concorre. Viene calcolato soltanto il servizio (di ruolo e non di ruolo) effettivamente prestato nelle scuole statali.
Inoltre, il candidato deve trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  • in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale, cui si concorre;
  • inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento della medesima provincia e del medesimo profilo (per il profilo di Collaboratore Scolastico) e negli elenchi provinciali per le supplenze (per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, guardarobiere, infermiere e addetto all’azienda agraria);
  • inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre.

Come si calcolano i 24 mesi?

Per il calcolo dei 24 mesi, si procede in questo modo:

  • Premesso che i 24 mesi non devono essere necessariamente continuativi, si calcolano come da calendario i mesi interi (è irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese);
  • in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;
  • come mese intero, l’eventuale frazione di mese residua superiore a 15 giorni

Non è ammesso, pertanto, un calcolo basato sull’espressione di tutto il servizio in giorni, riconducendoli poi a mese attraverso una divisione per trenta.
I periodi continuativi articolati su più mesi vengono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si procede, poi, al calcolo del periodo che intercorre tra il primo giorno di servizio e il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Infine, si calcolano i giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.

Servizi validi

Sono da considerarsi validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente CCNL (per esempio, assenze per malattia, astensione obbligatoria, congedo straordinario per dottorato, congedo biennale straordinario).
Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all’impedimento dell’assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va, in ogni caso, calcolato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, anche ai fini, pertanto, del raggiungimento del biennio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’articolo 554 del Decreto Legislativo 297/94.
I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l’anzianità di servizio (come sciopero o congedi parentali se presi dopo i 6 anni del bambino) sono computabili così come tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell’art.19 del CCNL 2006/09 (artt. 12-19 del CCNL), quali i permessi per lutti. Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale viene calcolato per intero.

Il servizio che viene prestato come ‘collaboratore scolastico’ e ‘assistente amministrativo’ nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido fino all’anno accademico 2002/03. A decorrere dall’anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a ‘servizio prestato in altre Amministrazioni’.
Il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia.

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