Mensa e autorefezione ai tempi del Covid, la sentenza del Consiglio di Stato

Date:

Dall’inizio dell’anno scolastico è nata in molte scuole la querelle riguardante la mensa e l’autorefezione. Nello specifico si tratta di dover bilanciare il diritto alla salute degli scolari col diritto alla socializzazione degli stessi e col diritto alla non discriminazione.

Ad aver (forse) messo fine alla questione è stata la sentenza n. 7640 del 2 dicembre 2020, pronunciata dalla VI sezione del Consiglio di Stato.

I fatti

Tutto è cominciato con un ricorso presentato dai genitori degli alunni di una scuola primaria, al Tar Lombardia, sede di Brescia.

La scuola negava agli alunni che si erano rifiutati di partecipare alla mensa collettiva, di consumare i pasti portati da casa nei locali adibiti a refettorio. Questo, a dire dei ricorrenti, era discriminatorio nei confronti di chi avesse optato per questa possibilità, lamentando inoltre la mancata sorveglianza del personale scolastico in quel frangente temporale.

Il Tar di Brescia, con la sentenza n. 70/2019 aveva rigettato il ricorso adducendo come motivazione il rischio di contaminazione e di scambio degli alimenti tra studenti:

la pretesa dei ricorrenti va prudentemente bilanciata con il corrispondente diritto degli altri discenti (e dei loro genitori) a che ogni attività svolta all’interno della scuola sia svolta in condizioni di ragionevole sicurezza”.

La pronuncia del Consiglio di Stato

I ricorrenti hanno fatto appello al Consiglio di Stato il quale, nell’accogliere il ricorso, ha ribaltato quanto affermato dal Tar di Brescia ponendo l’accento sulla tutela dei diritti dei bambini, costituzionalmente garantiti, a prender parte a un momento educativo come quello della refezione.

Questi alcuni dei punti dell’importante pronuncia del CDS:

  • obbligo della vigilanza, per chi sceglie il pasto da casa, da parte del personale docente;
  • obbligo della PA (e in questo caso quindi delle scuole) di adottare soluzioni organizzative atte a favorire la socializzazione degli alunni nel rispetto dei principi di cautela ex D.lgs. 9 aprile 2008 n.81;
  • la natura facoltativa del servizio di refezione scolastica, la cui imposizione più o meno velata è assolutamente illegittima.

Il Consiglio di Stato è entrato poi nel merito della situazione epidemiologica e di come le scuole debbano adeguarsi in funzione di essa, con particolare attenzione anche alla mensa:

“l’emergenza epidemiologica in atto (…) impone di adeguare attentamente, sotto il profilo igienico-sanitario, e attrezzare l’organizzazione scolastica in relazione all’eccezionale situazione, anche e soprattutto con particolare attenzione al servizio di mensa per gli alunni, che in ipotesi potrebbe in questa contingenza risultare addirittura avvantaggiato dalla soluzione proposta dagli appellanti, dato che il pasto da casa passa evidentemente per le mani dei soli genitori”.

Share post:

Newsletter

Ultime Notizie

Potrebbe interessarti
Potrebbe interessarti

Aggiornamento GPS 2022: cosa può fare chi è già inserito?

I docenti sono in attesa del via ufficiale all'aggiornamento...

Sostegno, assunzioni straordinarie: il Tar Lazio reintegra gli immessi con riserva

Con l'ordinanza n 2807 del 2 maggio 2022, il...

Bocciatura, arriva proposta per stopparla: quali ripercussioni?

La riforma della scuola del Ministro Bianchi, convertita nel...

Concorso ordinario, autodichiarazione dal 1° maggio: il nuovo modello

Il nuovo modello di autodichiarazione da presentare per accedere...