Comunicato CNDDU: ‘Parere su Decreto apertura scuole Crotone TAR Calabria’

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Riceviamo e pubblichiamo comunicato diffuso dal Coordinamento Nazionale dei Docenti della disciplina dei Diritti Umani.

Parere su Decreto apertura scuole Crotone TAR Calabria

Il Coordinamento Nazionale dei Docenti della disciplina dei Diritti Umani, in considerazione del decreto del TAR Calabria n. 01506/2020 con cui si sospende l’efficacia dell’ordinanza sindacale del comune di Crotone relativa alla chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado dal 09 dicembre al 22/12 per motivi connessi all’emergenza epidemiologica da COVID 19, ritiene tale atto poco idoneo alle caratteristiche socio – economiche del territorio e all’andamento nazionale, regionale e cittadino ancora critico della curva dei contagi. 

Di questi giorni è la notizia secondo la quale la cancelliera Merkel imporrà dal 16 dicembre al 10 gennaio la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. A tal proposito ha dichiarato: “I provvedimenti di novembre non bastano, i casi aumentano ed è ripresa la crescita esponenziale della diffusione del virus. Siamo costretti ad agire, e adesso lo facciamo”. E’, quindi, già fatto notorio che la scuola sia il maggior veicolo di contagio da coronavirus. 

Lo studio ISTAT, pubblicato qualche giorno fa, ha quantificato in 225.815 casi il numero dei contagiati a causa dell’apertura delle scuole. A essere contagiati sono studenti, professori e personale ATA. Alcuni esperti del settore sostengono già da mesi che la scuola sia un “incubatore di infezione”, viste anche la situazione generale dell’edilizia scolastica e le poco incisive misure di contenimento. Più volte nei nostri comunicati abbiamo messo in risalto le gravi problematiche esistenti, attinenti ai giovanissimi, certificate da studi scientifici. Con tali premesse, non riusciamo a cogliere l’utilità del decreto del Tar Calabria, che accoglie il ricorso di 25 genitori e disattende le aspettative di una comunità intera, funestata da molti decessi e in sofferenza per le ristrettezze connesse alla creazione di diverse zone rosse in più comuni, considerando che la maggior parte delle aule scolastiche del crotonese sono state disertate da studenti e soprattutto genitori, i quali hanno preferito la sicurezza delle proprie case, probabilmente per la repentinità della decisione, all’incertezza di scuole non sanificate e spesso sprovviste di caloriferi in funzione. 

Certamente “la città fanalino di coda d’Italia” può permettersi di perdere ore di lezione. Difatti non può certo dirsi che il provvedimento giurisdizionale abbia sortito gli effetti desiderati: è proprio il diritto all’istruzione che i ricorrenti pretendevano di tutelare ad essere stato compromesso. Ribadiamo, con il ritorno in aula, senza una previa pianificazione e messa in sicurezza delle strutture, si è verificato un assenteismo diffuso e l’interruzione de facto di un servizio che, in ogni caso, con il supporto della migliore tecnologia disponibile si stava rendendo alla comunità studentesca. A seguito della sospensione dell’ordinanza sindacale, non è certo possibile attivare la didattica online in caso di assenza di massa degli alunni. Molti alunni vedono così sacrificato il proprio diritto all’istruzione a favore di 25 genitori, i quali non è chiaro se abbiano deciso o meno di far andare i propri figli a scuola dopo il provvedimento. 

Anche la notifica al controinteressato (sia esso un dirigente, sia esso un docente, sia esso un rappresentante dei genitori) ritenuta superflua, appare – invece – necessaria ad offrire nel seppur breve tempo disponibile un supporto ai fini dell’adozione del provvedimento garantendo un quadro chiaro delle varie posizioni in essere, ancor più nel momento in cui il legislatore consente a colui che adotta il provvedimento cautelare monocratico, di sentire “fuori udienza e senza formalità…anche separatamente, le parti che si siano rese disponibili prima dell’emanazione del decreto”. La mancata partecipazione di controinteressati non pare certo giustificare una sospensione sic et simpliciter “dell’atto impugnato” che non viene espressamente disposta a favore dei soli ricorrenti, ma che genera una serie di conseguenze dal punto di vista organizzativo e familiare del tutto imprevedibili su un numero cospicuo di abitanti. Moltissimi genitori avevano, infatti, disposto delle spese per servizi di assistenza a casa, altri avevano acquistato beni informatici, altri ancora richiesto congedi parentali. Allo stesso modo, molti docenti si sono adoperati per la riorganizzazione e la ripianificazione dell’attività didattica. Dirigenti scolastici avevano investito risorse materiali ed economiche proprio per garantire il servizio pubblico dell’istruzione. Eppure, la conseguenza del provvedimento, così come redatto, è tale da destabilizzare la già critica situazione che stanno vivendo le famiglie crotonesi. 

La necessità del controinteressato è ancor più evidente laddove si consideri che in una causa in cui si discute di diritto all’istruzione e di diritto alla salute nelle scuole, le uniche parti processuali sono state venticinque genitori (nessuno dei quali pare sia rappresentante dei genitori) su un totale di 25.812 famiglie residenti a Crotone (Dati ISTAT). La Scuola intesa nel senso più ampio (dirigenti, docenti, ata, collaboratori scolastici, rappresentanti dei genitori, compagini sindacali e di sicurezza, etc.) è stata tagliata fuori da una decisione determinante ed essenziale perché legata a una funzione tipica e legale dell’atto impugnato, è stata, cioè, privata della possibilità di far valere una posizione opposta a colui che agisce in giudizio, essendo chiaramente identificata nell’atto impugnato (che dispone, appunto, la sospensione delle attività in presenza nelle scuole e l’attivazione della didattica a distanza per i docenti). 

Si tratta non già di trovare un bilanciamento dei valori salute e istruzione con un’applicazione di una regola di mera prevalenza di uno sull’altro, ma di applicare il principio di proporzionalità della misura che, in fondo, pare sicuramente soddisfatto nel momento in cui con la didattica a distanza si riesce a tutelare sia il diritto all’istruzione, sia quello della salute. Non può dirsi lo stesso nel momento in cui si rischia di esporre circa 27 mila studenti (Infanzia: 4.908; Primaria: 8.588; Scuola secondaria di I Grado: 5.746; Scuola secondaria di II grado 8.537) (Istat su dati MIUR a.s. 2017/2018); e migliaia di professori ad una verosimile diffusione di germi patogeni. Se è accertato che vi sono stati 26 contagi, è, dunque, accertata la presenza del virus nelle scuole ove vi sono stati i contagi, con la conseguenza che possano ancora esservi germi patogeni e che al rientro essi possano diffondersi tra il personale scolastico e il corpo studentesco. Il decreto cautelare, però, da un lato critica la prevalenza sic et simpliciter di un valore giuridico sull’altro, e dall’altro, non si preoccupa di disporre un rientro con le dovute “cautele”. Basti ricordare che, ad oggi, non esiste alcuna misura di verifica imposta nelle aree interne agli edifici scolastici per verificar la presenza del virus sulla mobilia o nell’aria, né è stata richiesta l’attivazione di sistemi di purificazione, né disposto che il personale scolastico venisse dotato di maschere FFP2 o FFP3. 

Quanto al periculum della “didattica in frequenza” sollevato dai ricorrenti va ricordato che la didattica a distanza prevede frequenza, poiché le attività si svolgono principalmente in modalità sincrona, per cui sotto tale profilo non differisce dalla didattica in presenza. 

Infine, quanto all’asserita esclusione di alunni che subiscono il c.d. divario digitale, va eccepito che tale divario, ad oggi, pare dubbioso e quantomeno non provato, essendo sanato dal comodato d’uso di dispositivi informatici che ogni scuola sta mettendo a disposizione degli alunni bisognosi e ciò in piena consonanza con la Costituzione italiana che all’art. 34 Cost. “La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”. Ne consegue che la materia è del tutto estranea all’oggetto processuale e che non poteva nemmeno essere oggetto di statuizione nel senso in cui è stato riportato nel decreto. 

Le criticità riscontrate dal CNDDU sono notevoli e diffuse. Pertanto, non può che decidere di approfondire la situazione valutando una costituzione in giudizio al fine di tutelare la salute del personale scolastico e degli allievi, con piena garanzia del diritto all’istruzione. 

prof. Alessio Parente prof. Romano Pesavento 

segretario CNDDU presidente CNDDU

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