Scuola, Nota Ministero Istruzione su permessi sindacali

Il Ministero dell’Istruzione ha provveduto a pubblicare la Nota N. 27832 del 21 dicembre 2020 avente come oggetto: ‘Permessi Sindacali – Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola – Periodo 1.9.2020- 31.8.2021 – Contratti collettivi nazionali quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonchè delle altre prerogative sindacali, del 4.12.2017 (artt.10-11-28) e del 19.11.2019.’

Nota Ministero Istruzione N. 27832 del 21 dicembre 2020 su permessi sindacali

All’interno della Nota si legge quanto segue: ‘Ai sensi degli artt.10-11-28 del citato CCNQ 4.12.2017, così come modificato dal CCNQ 19.11.2019, e nel limite del monte ore a ciascuna spettante, i dirigenti delle OO.SS. rappresentative indicate nel prospetto allegato, non collocati in distacco o aspettativa sindacale, possono fruire di permessi sindacali giornalieri ed orari per: 

– l’espletamento del loro mandato; 

– partecipazione a trattative sindacali; 

– partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale. 

I suddetti permessi non possono superare bimestralmente, per ciascun dirigente sindacale tenuto ad assicurare la continuità didattica, i cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, i dodici giorni nel corso di tutto l’anno scolastico. Nella singola istituzione scolastica, nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa, il cumulo dei permessi, fermo rimanendo il limite massimo di dodici giorni nel corso dell’anno scolastico, può essere diversamente modulato previo accordo tra le parti (CCNQ 4.12.2017, art.18, comma 3).

Si precisa che, nel caso di fruizione di permesso sindacale giornaliero, dovrà essere conteggiato un numero di ore pari all’orario di lavoro giornaliero del dirigente sindacale che ne usufruisce.’

Qui sotto potrete trovare il testo integrale della suddetta Nota N. 27832 del 21 dicembre.