Circolare Inps su domande benefici come permessi legge 104 in emergenza Covid

Permessi legge 104 e Covid, l’Inps ha pubblicato la circolare N. 93 del 13 gennaio 2021 avente come oggetto ‘Benefici in favore di lavoratori disabili in situazione di gravità. Prime istanze nelle more dell’iter sanitario di revisione. Chiarimenti’. 

Circolare Inps su domande benefici come permessi legge 104 in emergenza Covid

Nel messaggio, l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale sottolinea come ‘la sospensione delle visite per l’accertamento sanitario degli stati di invalidità e disabilità, determinata dalla fase emergenziale legata alla crisi epidemiologica da COVID-19, ha comportato il dilatarsi dei tempi di attesa per il cittadino e il moltiplicarsi delle domande dei benefici previsti per i portatori di handicap grave (permessi legge 104, prolungamento del congedo parentale, riposi orari alternativi al prolungamento del congedo parentale e il congedo straordinario) presentate nelle more dell’iter sanitario di revisione.

Chiarimenti Inps

A tal fine, nella circolare, l’Inps chiarisce quanto segue: ‘La domanda presentata per richiedere la fruizione dei benefici da parte del lavoratore che non risulti precedentemente autorizzato alle prestazioni in questione (permessi ai sensi dell’art. 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, prolungamento del congedo parentale, riposi orari alternativi al prolungamento del congedo parentale, congedo straordinario) tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’accertamento sanitario, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, sarà accolta provvisoriamente in attesa della conclusione dell’iter sanitario di revisione. 

Qualora all’esito della revisione sia confermato lo stato di disabilità con connotazione di gravità, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, la domanda sarà accolta con decorrenza dalla data di presentazione della relativa istanza. Diversamente, qualora all’esito della revisione non risulti confermata la disabilità con connotazione di gravità, si procederà al recupero del beneficio fruito. 

Le Strutture territoriali avranno cura di riesaminare, alla luce di tali chiarimenti, i provvedimenti già adottati e le istanze già pervenute e non ancora definite, relativamente ai rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o la prescrizione del diritto.’

Qui sotto potete trovare il testo integrale della circolare Inps.