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Malattia lavoratori fragili, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha pubblicato il messaggio N. 171 del 15 gennaio 2021, avente come oggetto: ‘Tutele di cui ai commi 1, 2 e 2-bis dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia e per i lavoratori fragili. Novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)’.

Malattia lavoratori fragili, nuova circolare Inps del 15 gennaio

All’interno della circolare si legge in merito ai lavoratori dipendenti pubblici e privati ‘fragili’: ‘Riguardo alla tutela dei lavoratori dipendenti pubblici e privati cosiddetti fragili di cui al comma 2 dell’articolo 26, prorogata da ultimo fino al 15 ottobre 2020 dall’articolo 26, comma 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il legislatore ha introdotto un nuovo periodo di tutela decorrente dal 1° gennaio 2021 fino al 28 febbraio 2021 (cfr. l’articolo 1, comma 481, della legge n. 178/2020).
Per l’anno 2020, quindi, rimane confermata la possibilità di riconoscere la tutela in argomento per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020, come illustrato nel messaggio n. 4157 del 9 novembre 2020.

Come già precisato nel citato messaggio, la tutela prevede l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori in possesso di certificazione di malattia riportante l’indicazione della condizione di fragilità, con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti. Si ribadisce che l’equiparazione per i lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia comporta il riconoscimento della prestazione economica e della correlata contribuzione figurativa entro i limiti del periodo massimo assistibile, previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza.

Si fa, inoltre, presente ‘che il citato articolo 1, comma 481, della legge n. 178/2020 ha contestualmente prorogato al 28 febbraio 2021 anche la previsione del comma 2-bis dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020 – in precedenza valida solo per il periodo dal 16 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 – che stabilisce, per i lavoratori fragili, lo svolgimento di norma della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.’

Qui sotto potrete consultare e scaricare la nuova circolare Inps sulla malattia dei lavoratori fragili.