Importanti novità riguardo ai docenti di sostegno: cambia infatti la modalità di assunzione delle ore. Prevista una riduzione del numero di insegnanti. Un cambiamento di “mentalità” che le istituzioni, in un modo o nell’altro, dovranno riuscire a far accettare ai diretti interessati. Ricordiamo come nelle opportune graduatorie siano in lizza molti nomi che non posseggono la specifica abilitazione al sostegno, ma che possono, come previsto dalla legge, assurgere a tale ruolo nelle scuole in caso di chiamata.
Sostegno: il processo di integrazione scolastica
Come ricorda Orizzonte Scuola, il processo di integrazione scolastica avviene garantendo il diritto all’istruzione nei confronti degli alunni disabili, così come prevede la Legge 104/92, con l’attribuzione del numero di ore di sostegno che debbono corrispondere allo specifico fabbisogno. Secondo l’articolo 7 comma 2, il PEI viene approvato ed elaborato dal Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione (GLO). Esso, inoltre, esplica le norme riguardanti il sostegno didattico, tra cui il numero di ore di sostegno per una determinata classe.
Secondo l’articolo 9 comma 10 “Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l’inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica. …”.
PEI: la nota di accompagnamento
La diffusione del nuovo PEI è stata accompagnata di una nota di accompagnamento da parte del Ministero recitante: “Una delle maggiori novità è rappresentata dalla diversa modulazione nell’attribuzione delle risorse professionali e dalla necessità di valorizzare tutte le professionalità presenti. Si passa, nei fatti, a una quadripartizione delle possibili attribuzioni, e a una correlazione tra risorse e disabilità specifica, sciogliendo l’erronea semplificazione meramente quantitativa”.
E poi ancora: “Anche in questo caso, per fare un solo esempio, è rotto il rapporto sinallagmatico gravità/rapporto 1:1, perché la domanda corretta, e la conseguente risposta da dare, è fondata sulla ‘tipologia’ di gravità e sulle risorse professionali adatte a compensare ‘quel’ tipo di gravità, a partire dagli stessi curriculum dei docenti del consiglio di classe”.
Nuova assegnazione oraria
Il Decreto interministeriale 182 dello scorso 29 dicembre, prevede una modifica dei parametri circa l’assegnazione delle ore di sostegno nei confronti degli alunni con disabilità. Essa non si attuerà più prendendo in considerazione le condizioni e l’handicap dell’alunno interessato, bensì il cosiddetto debito di funzionamento. Tramite questo nuovo punto di riferimento sarà automaticamente dedotto un determinato numero di ore di sostegno didattico oppure di assistenza per l’autonomia e l’educazione.
Qui di seguito proponiamo gli indicatori che tengono conto dell’entità di difficoltà:
Assente
Lieve: 0-4 ore
Media: 5-9
Elevata: 10-14
Molto elevata: 15-18.