Diplomati magistrale ante 2001/2, la Corte di Cassazione ha pubblicato in data 15 febbraio 2021 una nuova sentenza che, di fatto, confermano le precedenti decisioni pronunciate all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
Diplomati magistrale, sentenza N. 3830/2021 della Corte di Cassazione
Nella sentenza N. 3830/2021, in buona sostanza, ‘il Collegio ritiene di dover enunciare il medesimo principio di diritto già affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze 11/2017, 4/2019 e 5/2019, secondo cui ‘il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall’articolo 1, comma 605, della legge 296/2006′.
Diplomati magistrale, ok per i concorsi ma niente inserimento in Gae
‘Le ricorrenti – si legge nella sentenza – non possono fare leva, per sostenere la fondatezza della loro tesi, sul parere n. 3813/2013 – affare n. 4929/2012, reso dal Consiglio di Stato e recepito con d.P.R. del 25 marzo 2014, perché la decisione ha riconosciuto al diploma magistrale il valore di titolo abilitante ai soli fini dell’inserimento nella II fascia della graduatoria di circolo o di istituto, mentre in relazione alla questione che qui viene in rilievo ha concluso per l’infondatezza del ricorso, rilevando che i diplomati magistrali «non erano inseriti nelle graduatorie permanenti, di cui all’art. 1 d.l. 7 aprile 2004 n. 97 e non si trovavano in una delle situazioni transitorie ai fini del conseguimento del titolo abilitante, che la legge stessa prende in considerazione per l‘aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento‘.
Qui potete consultare il testo integrale della sentenza della Corte di Cassazione.