Diplomati magistrale in GaE

È notizia di alcuni giorni fa una pronuncia della Corte di Cassazione che sostanzialmente conferma quanto affermato dalla giurisprudenza maggioritaria in merito alla questione dei Diplomati Magistrali.

Stiamo parlando della sentenza n. 3830 del 15.02.2021, la quale per l’ennesima volta ha rigettato il ricorso per l’inserimento in Gae dei suddetti insegnanti. Niente di nuovo dunque, essendo ormai appurata l’impossibilità per i Dm ad entrare a pieno titolo nelle Graduatorie Ad Esaurimento, ad eccezione dei pochi fortunati che sono riusciti ad avere sentenza di merito positiva.

La Cassazione però si è discostata su un aspetto rispetto alle due famose adunanze plenarie del Consiglio di Stato: ha confermato la natura abilitante del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002.

Questo non fa altro che confermare la confusione che da anni regna nelle aule di tribunale (e non solo) intorno alla querelle dei Diplomati Magistrali.

Nelle scorse ore si sono però anche aggiunti dubbi e preoccupazioni ulteriori.

Servizi prestati nelle Gae con riserva o con ruolo con riserva

È stata avanzata l’ipotesi che i servizi prestati dai Dm con contratto a tempo determinato ottenuto in virtù dell’inserimento con riserva nelle Gae o con ruolo con riserva, non fossero da ritenere validi.

Si tratterebbe di un’interpretazione restrittiva (e alquanto opinabile), che metterebbe a rischio il punteggio attribuito nelle Gps, il quale verrebbe ridimensionato dovendo togliere gli anni di servizio svolti nel periodo della cautelare ottenuta in attesa del merito.

Ma non solo. Le conseguenze potrebbero riversarsi anche sulle graduatorie del concorso straordinario del 2018. Migliaia sono state le assunzioni di insegnanti diplomati magistrali, il cui servizio calcolato nelle citate graduatorie di merito include anche gli anni prestati in forza delle ordinanze del Tar Lazio. E molti altri sono inclusi nelle stesse graduatorie in attesa del ruolo. Ma se i servizi svolti in forza delle ordinanze cautelari non sono validi, allora andrebbero annullate sia le graduatorie di merito sia le assunzioni dalle stesse?

Sicuramente si tratterebbe di un caos senza pari che il mondo scolastico non potrebbe permettersi di affrontare.

Ipotesi non percorribile e astrusa

Analizzando in maniera lucida l’ipotesi avanzata e decisamente catastrofica, non appare percorribile.

Ai Diplomati Magistrali è comunque sempre stato riconosciuto, senza ripensamento alcuno, il diritto ad accedere al ruolo tramite concorso. E così è stato col concorso straordinario, nel cui bando veniva appunto annoverato il diploma magistrale tra i requisiti dei titoli richiesti per parteciparvi. E questo è un punto fermo.

E non possono comunque essere messi in dubbio servizi effettivamente svolti, seppur con riserva. Chi infatti si è ritrovato ad essere licenziato, si è visto trasformare il contratto da tempo indeterminato a tempo determinato. Nulla dunque esclude che i Dm possano svolgere supplenze annuali. Al massimo dunque, il servizio svolto in ruolo con riserva potrebbe essere equiparato a una qualunque altra supplenza.

Senza contare che lo stesso Miur, al corrente dei servizi svolti anche con la riserva, non ha mai messo in dubbio la loro validità.

Si attendono ovviamente chiarimenti dai vari legali di diritto scolastico che in questi anni hanno seguito la battaglia dei Diplomati Magistrali, ma nulla dovrebbe mettere in pericolo nè il punteggio delle Gps nè assunzioni e graduatorie di merito del concorso straordinario.