Gazzetta Ufficiale
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Milleproroghe, il decreto legge N. 183 del 31 dicembre 2020 è stato convertito in legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N.51 del 1 marzo 2021.

Milleproroghe è legge, le novità più importanti per la scuola

Una nota informativa della Flc-Cgil ha riassunto le disposizioni che riguardano la scuola, qui di seguito riportiamo le più significative.

Reclutamento del personale docente di religione cattolica


Proroga in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica. Il Ministero è autorizzato a bandire entro l’anno 2021 un concorso per la copertura dei posti per l’insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024. Modificato il comma 1 dell’articolo 1-bis del decreto-legge 126/19. Per le assunzioni rimangono ferme le attuali procedure autorizzatorie. (art. 5 comma 1).

Personale ATA, ex LSU


È previsto il rinvio al 1° marzo 2021 dell’assunzione alle dipendenze dello Stato in qualità di collaboratore scolastico, previa procedura selettiva, del personale impegnato per almeno 5 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. A tal fine viene modificato l’articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 69/13 (art. 5 comma 5).

Valutazione degli apprendimenti


La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell’emergenza da COVID-19, produce, anche per l’anno scolastico 2020/21,  gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 62/17, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 122/09 e dal citato decreto legislativo 62/17. (art. 5 comma 3).

Proroghe varie


Prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 (attualmente 30 aprile 2021) le seguenti disposizioni:

  • l’art. 73 del decreto legge 18/20 ed in particolare l’art. 2-bis secondo cui le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni previsti dall’articolo 40 del testo unico della scuola (D. Lgs. 297/94). (Allegato 1 punto 10)
  • la norma (Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22) che stabilisce che è garantita la possibilità, di effettuare in videoconferenza le sedute del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione (articolo 15, comma 10, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), per lo svolgimento delle funzioni attribuite a tale organo dalla vigente normativa. (Allegato 1 punto 17)
  • la norma (Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22) secondo cui il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell’istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere. (allegato 1 punto 18).

Il testo integrale del Milleproroghe è consultabile a questo indirizzo.