Nuovo DPCM Draghi pubblicato in Gazzetta Ufficiale: misure valide fino al 6 aprile

Nuovo DPCM Draghi pubblicato sul supplemento ordinario N. 17 alla Gazzetta Ufficiale N. 52 del 2 marzo 2021. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contiene ‘Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante ‘Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19’, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ‘Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19’, e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante ‘Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19′.’.

DPCM Draghi pubblicato in Gazzetta Ufficiale: il testo completo

Il nuovo DPCM entrerà in vigore il prossimo 6 marzo e le misure saranno applicate fino al 6 aprile 2021, dunque fino a Pasqua e Pasquetta comprese.

Le novità per la scuola

L’articolo 43 ‘Istituzioni scolastiche’ indica che nelle zone rosse sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado che si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.

Resta comunque salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, assicurando, in ogni caso, il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Inoltre l’articolo 21 sottolinea come anche nelle zone gialle e arancioni la misura di cui al primo periodo dell’art. 43 è disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome nelle aree, anche di ambito comunale, nelle quali gli stessi Presidenti delle regioni abbiano adottato misure stringenti di isolamento in ragione della circolazione di varianti di Sars-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o da capacità di indurre malattia grave.

La stessa misura può altresì essere disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome in tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

È possibile leggere il testo integrale del nuovo DPCM a questo indirizzo.