TFA sostegno
TFA sostegno

TFA sostegno, come è noto il tirocinio del corso di specializzazione per le attività di sostegno deve svolgersi in una scuola accreditata dagli Uffici Scolastici Regionali. Tuttavia, in alcuni casi, è possibile svolgere il tirocinio anche in una scuola non accreditata.

TFA sostegno, quando è possibile svolgere il tirocinio in una scuola non accreditata dall’USR

Secondo quanto indica l’articolo 6, comma 1, del D.M. 93 del 30 novembre 2012, il tirocinio può essere svolto in una scuola anche non accreditata, a condizione che il corsista sia titolare di altro insegnamento oppure impegnato su una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche. Il tirocinante può anche decidere di non avvalersi di tale possibilità.

Articolo 6 Decreto Ministeriale 93 del 30 novembre 2012

L’articolo in questione recita quanto segue: ‘I tirocinanti possono richiedere di espletare il tirocinio di cui all’art. 10 del Regolamento, in deroga a quanto previsto dal presente decreto,

a) se titolari di altro insegnamento, presso l’istituzione ove fruiscano di un contratto di insegnamento a tempo indeterminato;

b) ai sensi dell’art. 15, comma 13 lettera a) del Regolamento, se impegnati su una supplenza annuale o sino al termine del servizio ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124, presso l’istituzione ove svolgono l’incarico.’

Tuttavia lo svolgimento del tirocinio è subordinato a diversi fattori, primo fra tutti la disponibilità dei tutor dei tirocinanti: la mancanza di tutor disponibili non permetterà l’accoglimento della domanda del tirocinante.