GPS docenti, ordinanza del Tribunale di Pisa

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Riceviamo e pubblichiamo un comunicato inviatoci dallo studio legale Mensi di Grosseto.

Ordinanza Tribunale di Pisa su GPS

Spett.le redazione,
con la presente si segnala un importante provvedimento emesso dal Tribunale di Pisa sez. lavoro che ha accolto con ordinanza del 27 gennaio 2021 il ricorso promosso da un docente, rimasto escluso dalle GPS, perché a causa di un malfunzionamento al sistema informatico la piattaforma ISTANZE ONLINE non aveva ricevuto la domanda inoltrata dal candidato.

Il fatto

Il candidato, non avendo ricevuto per mail il file PDF che confermava la registrazione della domanda, promuoveva immediatamente accesso agli atti al MIUR per recuperare la domanda elaborata sulla piattaforma ISTANZE ONLINE, non ricevendo alcun riscontro dall’Amministrazione.

La conferma della mancata ricezione dell’istanza si evidenziava al momento della pubblicazione delle graduatorie, dalle quali era totalmente escluso.

Promuoveva pertanto ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. chiedendo l’inserimento nelle GPS dichiarando i titoli di cui dispone, reiterando la richiesta di accesso alla domanda salvata sulla piattaforma ISTANZE ONLINE, da considerarsi un vero e proprio documento informatico, le cui informazioni devono essere debitamente protocollate e conservate dal soggetto che le tratta (cfr. DPCM 3 dicembre 2013 e 13 novembre 2014 recanti “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”).

Il Giudice ordinava al MI di esibire il suddetto documento informatico, ma l’Amministrazione, rimasta contumace, non riscontrava tale richiesta entro il termine.

Il Giudice emetteva l’ordinanza con la quale, in accoglimento del ricorso, ordinava l’inserimento del docente nelle GPS sostenendo che “anche le notizie comparse sul web relativamente al disservizio (doc. 6) possono assumere una qualche valenza indiziaria (Cass. 3299/17), così come il precedente giurisprudenziale citato in ricorso, che riguarda un caso analogo verificatosi in Toscana in un non lontano passato (cfr. Tar Toscana 886/17: «Il Sistema informatico Polis, utilizzato dall’amministrazione quale veicolo esclusivo di partecipazione, si caratterizza per rigidità, incompletezza, non chiarezza e non razionalità (esso, ad esempio dispone l’annullamento di domande regolarmente e tempestivamente inoltrate di cui il candidato si accorga, successivamente al primo ‘invio’, l’erroneità parziale o incompletezza)»). 
Anche sul piano giuridico, si può senz’altro attingere al citato precedente del g.a., laddove ha fatto riferimento al favor partecipationis, che «estendendo la platea dei partecipanti al concorso ricomprendendovi così un maggior numero di candidati potenzialmente competenti e preparati, è strumentale al principio finale di buon andamento degli uffici ed apparati burocratici, consentendo di immettervi i più meritevoli e capaci; in questo senso è il sedimentato e arcinoto insegnamento della Corte costituzionale. Il tutto senza considerare che consentire ad un candidato in possesso di tutti i requisiti generali e speciali di partecipazione di correggere o integrare parti errate o mancanti della domanda, informatica o cartacea che essa sia, non lede in alcun modo le regole procedimentali della parità delle armi con gli altri pagina3 di 3 concorrenti. Il principio del favor partecipationis si correla ad un altro valore preminente, anzi fondante, che è quello del lavoro, si cui si regge l’intero ordinamento repubblicano (art. 1 comma 1 Cost.): da tale connotazione e collocazione che ha inteso riservargli il Costituente quel principio lavoristico assume un ruolo cardine nella complessa attività esegetica di compenetrazione, connessione ed armonizzazione con altri valori pur anch’essi di rango o derivazione costituzionale».”

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti porgo cordiali saluti.

Avv. Michele Mensi
Studio Legale Mensi
Via San Martino 38
58100 – Grosseto
0564417341

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